Art. 11. Erogazione delle risorse finanziarie 1. La Regione, con decreto dirigenziale, eroga i finanziamenti previsti per le spese tecniche nel piano pluriennale di cui all'art. 2, sulla base della ripartizione di spesa stabilita con apposita deliberazione della giunta regionale. 2. Le erogazioni finanziarie di cui al comma 1 sono effettuate con la seguente cadenza temporale: a) all'avvio della progettazione di cui all'articolo 4, comma 3, per le spese tecniche relative all'esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; b) all'aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche relative all'esecuzione dell'intervento (direzione lavori, contabilita', sicurezza, collaudo, ed altro). 3. All'erogazione dei finanziamenti relativi agli oneri di esproprio per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, la Regione provvede con decreto dirigenziale, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo e prima dell'inizio delle relative procedure, su richiesta della provincia interessata. 4. L'erogazione dei finanziamenti relativi all'esecuzione dei lavori inseriti nel piano pluriennale di cui all'art. 2 viene effettuata trimestralmente a partire dall'aggiudicazione dell'opera previa richiesta da parte della provincia del fabbisogno di cassa per il trimestre successivo. 5. Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione di apposita dichiarazione nella quale, sulla base degli importi contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l'avvenuto utilizzo, salvo giustificato motivo, di almeno il 75 per cento di quanto precedentemente erogato e si indichi il fabbisogno di cassa sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo. 6. La Regione potra' procedere, su richiesta della provincia, ad effettuare erogazioni finanziarie straordinarie in tempi diversi da quelli sopra indicati in relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili. 7. A conclusione dei lavori, dopo l'effettuazione del collaudo tecnico amministrativo, la provincia provvedera' alla restituzione delle eventuali risorse gia' erogate e non utilizzate. 8. In caso di parere negativo di cui all'art. 8, comma 3, la provincia provvede alla restituzione dei fondi non impiegati, previa attestazione delle spese sostenute.