Art. 11.
                Erogazione delle risorse finanziarie

    1.  La  Regione,  con decreto dirigenziale, eroga i finanziamenti
previsti  per le spese tecniche nel piano pluriennale di cui all'art.
2,  sulla  base  della  ripartizione  di spesa stabilita con apposita
deliberazione della giunta regionale.
    2.  Le  erogazioni  finanziarie di cui al comma 1 sono effettuate
con la seguente cadenza temporale:
      a) all'avvio  della  progettazione di cui all'articolo 4, comma
3,  per le spese tecniche relative all'esecuzione della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva;
      b) all'aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche
relative    all'esecuzione    dell'intervento    (direzione   lavori,
contabilita', sicurezza, collaudo, ed altro).
    3.  All'erogazione  dei  finanziamenti  relativi  agli  oneri  di
esproprio  per  gli  interventi  di  cui  all'articolo 2, comma 3, la
Regione    provvede    con    decreto    dirigenziale,    a   seguito
dell'approvazione  del  progetto definitivo e prima dell'inizio delle
relative procedure, su richiesta della provincia interessata.
    4.  L'erogazione  dei  finanziamenti  relativi all'esecuzione dei
lavori  inseriti  nel  piano  pluriennale  di  cui  all'art.  2 viene
effettuata  trimestralmente  a partire dall'aggiudicazione dell'opera
previa richiesta da parte della provincia del fabbisogno di cassa per
il trimestre successivo.
    5. Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione di
apposita   dichiarazione   nella  quale,  sulla  base  degli  importi
contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l'avvenuto
utilizzo,  salvo  giustificato  motivo,  di almeno il 75 per cento di
quanto  precedentemente  erogato  e si indichi il fabbisogno di cassa
sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo.
    6.  La Regione potra' procedere, su richiesta della provincia, ad
effettuare  erogazioni  finanziarie straordinarie in tempi diversi da
quelli   sopra   indicati   in   relazione   a  documentate  esigenze
straordinarie non prevedibili.
    7.  A  conclusione  dei lavori, dopo l'effettuazione del collaudo
tecnico  amministrativo,  la  provincia provvedera' alla restituzione
delle eventuali risorse gia' erogate e non utilizzate.
    8.  In  caso  di  parere  negativo di cui all'art. 8, comma 3, la
provincia  provvede alla restituzione dei fondi non impiegati, previa
attestazione delle spese sostenute.