Art. 2.
                   Programmazione degli interventi

    1.  Ai fini dell'aggiornamento del programma triennale regionale,
le  province predispongono apposite proposte relative agli interventi
di  costruzione  e di adeguamento della infrastruttura stradale, e le
trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno.
    2. Le proposte di cui al comma 1 contengono i seguenti elaborati:
      a) relazione tecnica motivante la proposta;
      b) individuazione  dell'ipotesi  di  tracciato su carta tecnica
regionale (CTR) 1:10000;
      c) stima del costo dell'opera suddiviso fra costi di intervento
e costi per spese tecniche.
    3.  La  giunta  regionale  predispone  il  programma triennale di
intervento,  approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'Art. 24,
comma  1,  legge  regionale  88/1998, sentiti la conferenza Regione -
province  -  ANCI  ed il tavolo congiunto giunta regionale - province
interessate  per la definizione della programmazione degli interventi
relativamente  alla  strada  di  grande  comunicazione  Firenze-Pisa-
Livorno,   di   cui   alla   deliberazione  del  consiglio  regionale
19 dicembre  2000,  n.  274 (legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88,
Art.  22,  comma  2.  Individuazione  della rete stradale regionale e
provinciale  e delle risorse da assegnare alle province in attuazione
del   decreto   legislativo  112/1998),  sulla  base  delle  proposte
pervenute  ai  sensi  del  comma  1,  nonche'  dei  risultati e delle
conoscenze  eventualmente  acquisite mediante gli studi e le indagini
effettuati.
    4.  La  previsione  di un'opera od intervento di costruzione o di
adeguamento  della  infrastruttura  stradale  nel programma regionale
triennale   approvato   costituisce  presupposto  indispensabile  per
l'avvio delle successive fasi di progettazione.