Art. 2. Programmazione degli interventi 1. Ai fini dell'aggiornamento del programma triennale regionale, le province predispongono apposite proposte relative agli interventi di costruzione e di adeguamento della infrastruttura stradale, e le trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno. 2. Le proposte di cui al comma 1 contengono i seguenti elaborati: a) relazione tecnica motivante la proposta; b) individuazione dell'ipotesi di tracciato su carta tecnica regionale (CTR) 1:10000; c) stima del costo dell'opera suddiviso fra costi di intervento e costi per spese tecniche. 3. La giunta regionale predispone il programma triennale di intervento, approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'Art. 24, comma 1, legge regionale 88/1998, sentiti la conferenza Regione - province - ANCI ed il tavolo congiunto giunta regionale - province interessate per la definizione della programmazione degli interventi relativamente alla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa- Livorno, di cui alla deliberazione del consiglio regionale 19 dicembre 2000, n. 274 (legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, Art. 22, comma 2. Individuazione della rete stradale regionale e provinciale e delle risorse da assegnare alle province in attuazione del decreto legislativo 112/1998), sulla base delle proposte pervenute ai sensi del comma 1, nonche' dei risultati e delle conoscenze eventualmente acquisite mediante gli studi e le indagini effettuati. 4. La previsione di un'opera od intervento di costruzione o di adeguamento della infrastruttura stradale nel programma regionale triennale approvato costituisce presupposto indispensabile per l'avvio delle successive fasi di progettazione.