Art. 3.
                      Livelli di progettazione
    1.  In relazione alle diverse successive definizioni tecniche, la
progettazione   relativa   agli  interventi  inseriti  nel  programma
interventi  di  cui  all'articolo 2 si articola obbligatoriamente in:
preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  conformita'  con quanto
previsto dalla legislazione vigente.