Art. 4.
      Collaborazione della Regione alla redazione dei progetti

    1.  La  Regione  assicura alle province, relativamente a tutte le
fasi della progettazione, l'accesso e la disponibilita' degli archivi
regionali,  nonche'  la  collaborazione  delle  competenti  strutture
regionali;  in  particolare, la Regione contribuisce alla stesura del
documento preliminare alla progettazione.
    2.  Le  province,  sentito  il  dirigente  regionale  competente,
approvano  il  documento preliminare alla progettazione e danno avvio
alla progettazione.