Art. 4. Collaborazione della Regione alla redazione dei progetti 1. La Regione assicura alle province, relativamente a tutte le fasi della progettazione, l'accesso e la disponibilita' degli archivi regionali, nonche' la collaborazione delle competenti strutture regionali; in particolare, la Regione contribuisce alla stesura del documento preliminare alla progettazione. 2. Le province, sentito il dirigente regionale competente, approvano il documento preliminare alla progettazione e danno avvio alla progettazione.