Art. 7. Contenuti della progettazione definitiva 1. Il progetto definitivo, fatti salvi gli elaborati previsti dalla legislazione vigente e dal progetto preliminare contiene: a) planimetria generale dell'intervento riportante almeno l'ingombro delle scarpate, le piazzole di sosta, i tratti in cui e' consentito il sorpasso; b) planimetria di dettaglio delle intersezioni; c) carta della segnaletica e dell'illuminazione; d) sezioni tipo con indicate la tipologia delle opere d'arte ed il profilo della pavimentazione; e) profilo altimetrico con indicate la pendenza delle livellette, i raggi di curvatura dei raccordi verticali e le principali opere d'arte; f) sezioni trasversali; g) analisi economica riportante i costi di realizzazione e di manutenzione; h) documentazione fotografica dell'area di intervento con annessa planimetria riportante i punti di presa fotografici. i) relazione idrologica e idraulica riportante lo studio dell'interazione tra l'intervento previsto ed eventuali corsi d'acqua superficiali, con l'indicazione dei procedimenti usati nell'elaborazione per la stima delle grandezze d'interesse; j) indagini geologico-tecniche in ottemperanza alla carta di fattibilita' di cui alla delegazione consiglio regionale n. 94/1985 ed in linea con le prescrizioni ivi dettate.