Art. 7.
              Contenuti della progettazione definitiva

    1.  Il  progetto  definitivo,  fatti salvi gli elaborati previsti
dalla legislazione vigente e dal progetto preliminare contiene:
      a) planimetria   generale   dell'intervento  riportante  almeno
l'ingombro  delle  scarpate, le piazzole di sosta, i tratti in cui e'
consentito il sorpasso;
      b) planimetria di dettaglio delle intersezioni;
      c) carta della segnaletica e dell'illuminazione;
      d) sezioni tipo con indicate la tipologia delle opere d'arte ed
il profilo della pavimentazione;
      e) profilo   altimetrico   con   indicate   la  pendenza  delle
livellette,  i  raggi  di  curvatura  dei  raccordi  verticali  e  le
principali opere d'arte;
      f) sezioni trasversali;
      g) analisi  economica  riportante i costi di realizzazione e di
manutenzione;
      h) documentazione   fotografica  dell'area  di  intervento  con
annessa planimetria riportante i punti di presa fotografici.
      i) relazione   idrologica  e  idraulica  riportante  lo  studio
dell'interazione tra l'intervento previsto ed eventuali corsi d'acqua
superficiali,    con    l'indicazione    dei    procedimenti    usati
nell'elaborazione per la stima delle grandezze d'interesse;
      j)  indagini  geologico-tecniche  in ottemperanza alla carta di
fattibilita'  di  cui alla delegazione consiglio regionale n. 94/1985
ed in linea con le prescrizioni ivi dettate.