Art. 8.
   Verifica regionale della progettazione preliminare e definitiva

    1. Il dirigente regionale, ai fini dell'espressione del parere di
competenza,  e  nell'esercizio della funzione specificamente prevista
dall'Art.  22, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 88/1998,
verifica  la  compatibilita'  del  progetto  rispetto  agli  atti  di
programmazione e pianificazione.
    2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  il  dirigente
regionale verifica inoltre:
      a) la  coerenza  e la conformita' del progetto con il documento
preliminare alla progettazione nel caso di progettazione preliminare,
e  nel  caso  di progettazione definitiva con il parere di competenza
rilasciato sul preliminare;
      b) l'adeguatezza delle soluzioni tecnico-funzionali rispetto ai
criteri  adottati  ed  ai  principi ispiratori della pianificazione e
programmazione    regionale,    relativamente    alle    rete   delle
infrastrutture.
    3.  Il  parere  della  Regione  di  cui  al  presente articolo e'
vincolante  ai fini dell'approvazione dei progetti. In caso di parere
negativo,   qualora   non   sia   possibile  modificare  il  progetto
accogliendo le specifiche indicazioni espresse ai fini di un assenso,
si  procede  alla riprogrammazione dei finanziamenti ed al ritiro dei
fondi erogati e non ancora impiegati.