Art. 8. Verifica regionale della progettazione preliminare e definitiva 1. Il dirigente regionale, ai fini dell'espressione del parere di competenza, e nell'esercizio della funzione specificamente prevista dall'Art. 22, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 88/1998, verifica la compatibilita' del progetto rispetto agli atti di programmazione e pianificazione. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il dirigente regionale verifica inoltre: a) la coerenza e la conformita' del progetto con il documento preliminare alla progettazione nel caso di progettazione preliminare, e nel caso di progettazione definitiva con il parere di competenza rilasciato sul preliminare; b) l'adeguatezza delle soluzioni tecnico-funzionali rispetto ai criteri adottati ed ai principi ispiratori della pianificazione e programmazione regionale, relativamente alle rete delle infrastrutture. 3. Il parere della Regione di cui al presente articolo e' vincolante ai fini dell'approvazione dei progetti. In caso di parere negativo, qualora non sia possibile modificare il progetto accogliendo le specifiche indicazioni espresse ai fini di un assenso, si procede alla riprogrammazione dei finanziamenti ed al ritiro dei fondi erogati e non ancora impiegati.