Art. 9. Modalita' di trasmissione dei progetti alla Regione 1. Le province, al fine di consentire la verifica, ultimata la definizione di ciascun livello progettuale, trasmettono tempestivamente alla Regione la relativa documentazione, sia in formato cartaceo che su supporto informatico. 2. Qualora gli interventi interessino aree sulle quali sono previste norme di salvaguardia ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 91, (Norme per la difesa del suolo), le province trasmettono in tempo utile alle segreterie dei bacini regionali la relativa documentazione per l'esame da parte del comitato tecnico di bacino ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale 2 novembre 1999, n. 1212 (decreto-legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 e successive modificazioni. Approvazione delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e elevato nei bacini regionali Toscana nord, Toscana costa, Ombrone e nel bacino del F. Lamone - comune di Marradi e delle relative misure di salvaguardia) e successive modificazioni.