Art. 9.
         Modalita' di trasmissione dei progetti alla Regione

    1.  Le  province,  al fine di consentire la verifica, ultimata la
definizione    di    ciascun    livello    progettuale,   trasmettono
tempestivamente  alla  Regione  la  relativa  documentazione,  sia in
formato cartaceo che su supporto informatico.
    2.  Qualora  gli  interventi  interessino  aree  sulle quali sono
previste  norme  di  salvaguardia  ai  sensi della legge regionale 11
febbraio  1998,  n.  91, (Norme per la difesa del suolo), le province
trasmettono  in  tempo  utile alle segreterie dei bacini regionali la
relativa  documentazione per l'esame da parte del comitato tecnico di
bacino  ai  sensi di quanto previsto dalla deliberazione della giunta
regionale   2 novembre  1999,  n.  1212  (decreto-legge  n.  180/1998
convertito  dalla  legge  n.  267/1998  e  successive  modificazioni.
Approvazione  delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico
molto  elevato  e  elevato nei bacini regionali Toscana nord, Toscana
costa, Ombrone e nel bacino del F. Lamone - comune di Marradi e delle
relative misure di salvaguardia) e successive modificazioni.