Art. 12.
                          Periodi di pesca
    1.  La  pesca  puo' essere esercitata da un'ora prima del sorgere
del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
    2.  In  deroga  alle  prescrizioni  di  cui  al comma 1, la pesca
notturna  e'  consentita  dal  1° luglio  al  31 ottobre  nel lago di
Caldaro,  nelle  fosse di Caldaro e nei laghi di Monticolo. In queste
acque  il  permesso  giornaliero di pesca e la relativa registrazione
nel  permesso  annuale hanno validita' fino ad un'ora prima che sorga
il sole il giorno successivo.