Art. 12. Periodi di pesca 1. La pesca puo' essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. 2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, la pesca notturna e' consentita dal 1° luglio al 31 ottobre nel lago di Caldaro, nelle fosse di Caldaro e nei laghi di Monticolo. In queste acque il permesso giornaliero di pesca e la relativa registrazione nel permesso annuale hanno validita' fino ad un'ora prima che sorga il sole il giorno successivo.