Art. 11.
                        Copertura finanziaria

    1.  Alla copertura degli oneri per complessivi 3.292.220.076 euro
a  carico  dell'esercizio  finanziario  2003,  derivanti dall'Art. 3,
commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), nonche' dagli articoli 4, 5, 6 e
9  della  presente  legge,  si  provvede con una corrispondente quota
delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della provincia per
l'anno 2003.
    2.  Alla copertura degli oneri per complessivi 605.127.506 euro a
carico  degli esercizi finanziari 2004 e 2005, derivanti dall'Art. 3,
comma  1  (tabella  A),  e  dall'Art. 4, relativamente alla seconda e
terza annualita' dei limiti d'impegno autorizzati, dall'Art. 3, comma
2   (tabella   B),   nonche'   dall'Art.   9,  si  provvede  con  una
corrispondente quota delle disponibilita' finanziarie previste per il
biennio 2004-2005 nel bilancio triennale 2003-2005.