Art. 11. Copertura finanziaria 1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.292.220.076 euro a carico dell'esercizio finanziario 2003, derivanti dall'Art. 3, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), nonche' dagli articoli 4, 5, 6 e 9 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della provincia per l'anno 2003. 2. Alla copertura degli oneri per complessivi 605.127.506 euro a carico degli esercizi finanziari 2004 e 2005, derivanti dall'Art. 3, comma 1 (tabella A), e dall'Art. 4, relativamente alla seconda e terza annualita' dei limiti d'impegno autorizzati, dall'Art. 3, comma 2 (tabella B), nonche' dall'Art. 9, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilita' finanziarie previste per il biennio 2004-2005 nel bilancio triennale 2003-2005.