Art. 6.
    Copertura perdite dell'esercizio 2002 delle aziende sanitarie

    1.   E'   autorizzata   a   carico  del  bilancio  dell'esercizio
finanziario  2003  la  spesa  di  16 milioni di euro per la copertura
delle  perdite  d'esercizio  relative  all'anno  2002  delle  aziende
sanitarie,  secondo  le  modalita' di cui all'Art. 28, comma 2, della
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.