Art. 6. Copertura perdite dell'esercizio 2002 delle aziende sanitarie 1. E' autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2003 la spesa di 16 milioni di euro per la copertura delle perdite d'esercizio relative all'anno 2002 delle aziende sanitarie, secondo le modalita' di cui all'Art. 28, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.