Art. 2. Rinvio ad atto amministrativo 1. La Regione, sentite le rappresentanze degli enti locali, la commissione consiliare competente e le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento amministrativo contenente: a) l'individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale; b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete; c) la determinazione delle superfici minime, delle, distanze minime e degli indici di edificabilita' degli impianti; d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi; e) l'individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui e' possibile installare particolari tipologie di impianti; f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilita' di cui all'allegato del decreto ministeriale del 31 ottobre 2001; g) l'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio; h) l'individuazione dei criteri e delle modalita' per lo sviluppo delle attivita' commerciali integrative, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attivita' negli impianti; i) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attivita' «oil» e «non oil».