Art. 2.
                    Rinvio ad atto amministrativo
    1. La  Regione,  sentite  le rappresentanze degli enti locali, la
commissione  consiliare  competente  e  le  organizzazioni  regionali
rappresentative  dei  consumatori,  dei  gestori  e delle imprese del
settore,  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, adotta un proprio provvedimento amministrativo contenente:
      a) l'individuazione  dei bacini di utenza anche non contigui, a
garanzia  di  una  articolata  presenza del servizio di distribuzione
carburanti  su  scala  regionale e per evitare fenomeni di squilibrio
territoriale;
      b) la   definizione   delle  zone  omogenee  comunali  e  delle
caratteristiche  degli  impianti  esistenti  o  da  installare  nelle
medesime,  ai  fini  dell'attuazione degli interventi operativi sulla
rete;
      c) la  determinazione  delle  superfici minime, delle, distanze
minime e degli indici di edificabilita' degli impianti;
      d) l'individuazione  degli obiettivi di bacino ed i conseguenti
strumenti per il raggiungimento degli stessi;
      e) l'individuazione    delle    aree   carenti   di   servizio,
territorialmente  svantaggiate  ed  eventuali  altre  aree  in cui e'
possibile installare particolari tipologie di impianti;
      f) la   definizione   e   regolamentazione   dei   criteri   di
incompatibilita'  di  cui  all'allegato  del decreto ministeriale del
31 ottobre 2001;
      g) l'articolazione   degli   orari   e   delle   fasce   orarie
flessibilizzate   secondo   le   caratteristiche   ed   esigenze  del
territorio;
      h) l'individuazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per  lo
sviluppo  delle  attivita'  commerciali  integrative, artigianali, di
somministrazione  alimenti  e  bevande e di altre eventuali attivita'
negli impianti;
      i) l'individuazione  di eventuali altri criteri e parametri per
le attivita' «oil» e «non oil».