Art. 3.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Si  intende  per  rete l'insieme dei punti di vendita eroganti
benzine  e  miscele  di  olio  lubrificante, gasolio, gas di petrolio
liquefatto (GPL) e metano per autotrazione nonche' tutti i carburanti
per   autotrazione  in  commercio,  ivi  comprese  le  colonnine  per
l'alimentazione di veicoli elettrici.
    2. Si  intendono  per carburanti per autotrazione i seguenti tipi
di prodotti petroliferi:
      benzine e miscele di olio lubrificante;
      gasolio;
      GPL;
      metano;
      ogni  altro  carburante  per autotrazione conforme ai requisiti
tecnici   indicati   per   ciascun  carburante  nelle  tabelle  della
commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA).
    3. Si  intende  per  impianto  il  complesso commerciale unitario
costituito  da  uno  o  piu'  apparecchi  di erogazione automatica di
carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonche' i servizi e
le attivita' accessorie.
    4. Gli   impianti   che  costituiscono  la  rete  si  distinguono
convenzionalmente   in   impianti   generici,   impianti   dotati  di
apparecchiature  selfservice  post-pagamento  ed  impianti  dotati di
apparecchiature    self-service   pre-pagamento   funzionanti   senza
limitazioni di orario, cosi' come disciplinati dall'Art. 5.
    5. Si  intende  per  erogatore  l'insieme  delle attrezzature che
realizzano  il  trasferimento automatico del carburante dal serbatoio
dell'impianto      al     serbatoio     dell'automezzo,     misurando
contemporaneamente i volumi e/o le quantita' trasferite.
    Esso e' composto da:
      a) una pompa o un sistema di adduzione;
      b) un contatore o un misuratore;
      c) una pistola o una valvola di intercettazione;
      d) le tubazioni che lo connettono;
      e) i  dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
tra  cui  quelli  di recupero dei vapori di benzina di cui alla legge
4 novembre   1997,   n.  413,  (misure  urgenti  per  la  prevenzione
dell'inquinamento  atmosferico  da  benzene)  e al successivo decreto
ministeriale  20 gennaio  1999,  n. 76 (regolamento recante norme per
l'installazione  dei  dispositivi  di  recupero dei vapori di benzina
presso  i  distributori),  limitatamente  alla pompa di distribuzione
delle benzine per autoveicoli.
    6. Si  intende  per  colonnina l'apparecchiatura contenente uno o
piu' erogatori.
    7. Si  intende  per  self-service  pre-pagamento  il complesso di
apparecchiature  -  a  moneta  e/o  lettura ottica - per l'erogazione
automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.
    8. Si  intende  per  self-service  post-pagamento il complesso di
apparecchiature  per il comando e controllo a distanza dell'erogatore
da  parte  di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha
effettuato il rifornimento.
    9. Per  determinare  l'erogato  di  vendita  di  ciascun impianto
devono  essere  presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio,
GPL  e  metano  per  autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai
registri  di carico e scarico vidimali dal competente ufficio tecnico
di  finanza  (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto
riguarda il metano.