Art. 3. D e f i n i z i o n i 1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine e miscele di olio lubrificante, gasolio, gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano per autotrazione nonche' tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici. 2. Si intendono per carburanti per autotrazione i seguenti tipi di prodotti petroliferi: benzine e miscele di olio lubrificante; gasolio; GPL; metano; ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA). 3. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonche' i servizi e le attivita' accessorie. 4. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature selfservice post-pagamento ed impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza limitazioni di orario, cosi' come disciplinati dall'Art. 5. 5. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantita' trasferite. Esso e' composto da: a) una pompa o un sistema di adduzione; b) un contatore o un misuratore; c) una pistola o una valvola di intercettazione; d) le tubazioni che lo connettono; e) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997, n. 413, (misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene) e al successivo decreto ministeriale 20 gennaio 1999, n. 76 (regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori), limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli. 6. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o piu' erogatori. 7. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature - a moneta e/o lettura ottica - per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale. 8. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento. 9. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimali dal competente ufficio tecnico di finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.