Art. 3. Modello territoriale 1. Il sistema regionale di protezione civile e' organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi. 2. Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi: a) livello comunale, da ogni singolo comune; b) livello intercomunale, da consorzi e associazioni tra comuni, dalle citta' metropolitane, dalle comunita' collinari, dalle comunita' montane. 3. Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti: a) livello provinciale, da ogni singola provincia gia coinvolta; b) livello regionale, quando risultano coinvolte due o piu' province. 4. Le province, per le attivita' di cui al comma 3 possono costituire i centri operativi misti individuando gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le prefetture competenti per territorio, al fine di garantire la continuita operativa qualora l'estensione dell'evento richieda l'intervento di risorse e mezzi straordinari.