Art. 3.
                        Modello territoriale
    1.  Il  sistema  regionale  di  protezione civile e' organizzato,
sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'art. 2,
ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi.
    2.  Le  attivita'  previste  per  fronteggiare  gli eventi di cui
all'art.  2,  comma  2,  lettera a), sono attuate nei seguenti ambiti
amministrativi:
      a) livello comunale, da ogni singolo comune;
      b) livello   intercomunale,  da  consorzi  e  associazioni  tra
comuni,  dalle citta' metropolitane, dalle comunita' collinari, dalle
comunita' montane.
    3.  Le  attivita'  previste  per  fronteggiare  gli eventi di cui
all'art.  2, comma 2, lettera b), sono attuate, anche con il concorso
di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti:
      a) livello   provinciale,   da   ogni   singola  provincia  gia
coinvolta;
      b) livello  regionale,  quando  risultano  coinvolte due o piu'
province.
    4.  Le  province,  per  le  attivita'  di  cui al comma 3 possono
costituire   i   centri   operativi  misti  individuando  gli  ambiti
territoriali  idonei,  in collaborazione con le prefetture competenti
per  territorio, al fine di garantire la continuita operativa qualora
l'estensione  dell'evento  richieda  l'intervento  di risorse e mezzi
straordinari.