Art. 4. Eventi straordinari 1. Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), sono normate dal decreto legislativo n. 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sono attuate sotto il coordinamento unitario del dipartimento nazionale di protezione civile e del prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.