Art. 4.
                         Eventi straordinari
    1.  Le  attivita'  previste  per  fronteggiare  gli eventi di cui
all'art. 2, comma 2, lettera c), sono normate dal decreto legislativo
n.  112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59) e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle attivita' di protezione civile) convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sono attuate
sotto   il  coordinamento  unitario  del  dipartimento  nazionale  di
protezione  civile e del prefetto, anche con il concorso di tutti gli
enti territoriali.