Art. 5. Organizzazione del sistema di protezione civile 1. Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti i livelli, la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace: a) delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorita' di protezione civile, di cui agli articoli 11 e 12; b) delle strutture operative di cui agli articoli 15 e 16; c) dell'attivita' di monitoraggio degli scenari di rischio di cui all'art. 6, comma 1, lettera b); d) del sistema informativo ad alta affidabilita' e sicurezza; e) del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato; f) delle modalita' di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi. 2. Il sistema di cui al comma 1 e' realizzato dai comuni anche in forma associata, dalle province e dalla Regione. 3. La Regione, al fine di garantire l'omogeneita' nell'applicazione del sistema di cui al comma 1, predispone apposite direttive in collaborazione con gli enti locali, affidando il coordinamento funzionale dei sistemi regionali alla struttura regionale di protezione civile.