Art. 5.
           Organizzazione del sistema di protezione civile
    1.  Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti
i   livelli,  la  realizzazione  e  il  funzionamento  efficiente  ed
efficace:
      a) delle  funzioni di direzione e coordinamento delle autorita'
di protezione civile, di cui agli articoli 11 e 12;
      b) delle strutture operative di cui agli articoli 15 e 16;
      c) dell'attivita'  di  monitoraggio degli scenari di rischio di
cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
      d) del sistema informativo ad alta affidabilita' e sicurezza;
      e) del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e
standardizzato;
      f) delle  modalita'  di utilizzo delle risorse, dei materiali e
dei mezzi.
    2. Il sistema di cui al comma 1 e' realizzato dai comuni anche in
forma associata, dalle province e dalla Regione.
    3.    La    Regione,   al   fine   di   garantire   l'omogeneita'
nell'applicazione  del sistema di cui al comma 1, predispone apposite
direttive  in  collaborazione  con  gli  enti  locali,  affidando  il
coordinamento   funzionale   dei  sistemi  regionali  alla  struttura
regionale di protezione civile.