Art. 18. Presidi semiresidenziali - classificazione 1. I presidi residenziali rivolti ai disabili che erogano prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, Art. 3, comma 2, sono: a) comunita' alloggio assistite, strutture di dimensioni limitate a massimo 6 ospiti come comunita' alloggio o case famiglia, con organizzazione di tipo familiare dove possono essere previste forme di autogestione per l'accoglienza di disabili giovani e adulti in condizioni di limitata autonomia; b) comunita' alloggio protette, strutture ad alta intensita' assistenziale per piccoli nuclei autonomi di persone disabili, massimo 6+2, per ospitalita' stabile, temporanea o programmata di disabili giovani e adulti in condizioni di scarsa autonomia, al fine di garantire l'assistenza negli atti quotidiani, permettere il mantenimento e il potenziamento delle capacita' residue e stimolare la partecipazione alla vita sociale, lavorativa e relazionale; c) centri residenziali di dimensioni limitate a 18-20 ospiti in totale per disabili adulti, suddivisi in nuclei distinti di 6-8 ospiti, per ospitalita' temporanea o programmata, di massimo tre mesi, con adeguati interventi socio-sanitari, per sollevare temporaneamente la famiglia dall'onere dell'assistenza e, dopo la dimissione dall'unita' operativa di riabilitazione intensiva o estensiva, in caso di necessita' di ricovero, per impossibilita' di rientro domestico, nelle strutture di cui alle lettere a) e b) e di tempi di attesa per il ricovero stesso. 2. l presidi residenziali rivolti ai disabili ad elevata rilevanza sanitaria sono: a) le strutture esistenti previste dalle linee guida sulla riabilitazione di cui all'Art. 17 operanti nel rispetto della normativa vigente; b) le RR.SS.AA. semiresidenziali rivolte ai disabili, analogamente a quanto previsto all'Art. 2, centro diurno disabili. 3. I presidi residenziali di cui all'Art. 17 sono organizzati in nuclei autonomi sulla base di carichi assistenziali-grado di autonomia, della prevalente connotazione della disabilita', neuromotoria, psicomotoria neuro e psicosensoriale e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal decreto ministeriale n. 308/2001 e garantiscono standard ambientali che rispettano i criteri di accessibilita' e visitabilita' di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e i criteri di standard di personale per la presenza di figure professionali a carattere sociale e socio-sanitario e per il sostegno di servizi di aiuto personale adeguati alla tipologia e al numero di utenti. 4. I soggetti con le connotazioni della disabilita', di cui al comma 3 sono accolti in strutture distinte o in moduli separati tra loro all'interno della stessa struttura. 5. Alla fruizione degli interventi previsti dalla presente legge si accede attraverso la formulazione del progetto individuale previsto dalla legge n. 328/2000. Art. 14, comma 2. 6. Alla fruizione degli interventi previsti dal comma 2 si accede attraverso la formulazione del progetto individuale previsto dalle linee guida di cui all'Art. 17.