Art. 18.
             Presidi semiresidenziali - classificazione
    1.  I  presidi  residenziali  rivolti  ai  disabili  che  erogano
prestazioni  sociali  a  rilevanza  sanitaria  di  cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, Art. 3, comma
2, sono:
      a) comunita'   alloggio   assistite,  strutture  di  dimensioni
limitate  a massimo 6 ospiti come comunita' alloggio o case famiglia,
con  organizzazione  di  tipo  familiare dove possono essere previste
forme  di autogestione per l'accoglienza di disabili giovani e adulti
in condizioni di limitata autonomia;
      b) comunita'  alloggio  protette,  strutture ad alta intensita'
assistenziale  per  piccoli  nuclei  autonomi  di  persone  disabili,
massimo  6+2,  per  ospitalita'  stabile, temporanea o programmata di
disabili  giovani e adulti in condizioni di scarsa autonomia, al fine
di  garantire  l'assistenza  negli  atti  quotidiani,  permettere  il
mantenimento  e  il potenziamento delle capacita' residue e stimolare
la partecipazione alla vita sociale, lavorativa e relazionale;
      c) centri residenziali di dimensioni limitate a 18-20 ospiti in
totale  per  disabili  adulti,  suddivisi  in  nuclei distinti di 6-8
ospiti,  per  ospitalita'  temporanea  o  programmata, di massimo tre
mesi,   con   adeguati   interventi   socio-sanitari,  per  sollevare
temporaneamente  la  famiglia  dall'onere  dell'assistenza e, dopo la
dimissione   dall'unita'  operativa  di  riabilitazione  intensiva  o
estensiva,  in  caso di necessita' di ricovero, per impossibilita' di
rientro  domestico,  nelle strutture di cui alle lettere a) e b) e di
tempi di attesa per il ricovero stesso.
    2.   l  presidi  residenziali  rivolti  ai  disabili  ad  elevata
rilevanza sanitaria sono:
      a) le  strutture  esistenti  previste  dalle  linee guida sulla
riabilitazione  di  cui  all'Art.  17  operanti  nel  rispetto  della
normativa vigente;
      b)   le   RR.SS.AA.   semiresidenziali   rivolte  ai  disabili,
analogamente a quanto previsto all'Art. 2, centro diurno disabili.
    3.  I presidi residenziali di cui all'Art. 17 sono organizzati in
nuclei   autonomi   sulla  base  di  carichi  assistenziali-grado  di
autonomia,   della   prevalente   connotazione   della   disabilita',
neuromotoria,  psicomotoria  neuro e psicosensoriale e secondo quanto
previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
e  dal  decreto  ministeriale  n.  308/2001  e  garantiscono standard
ambientali che rispettano i criteri di accessibilita' e visitabilita'
di  cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e i criteri di
standard  di  personale  per  la  presenza  di figure professionali a
carattere  sociale  e socio-sanitario e per il sostegno di servizi di
aiuto personale adeguati alla tipologia e al numero di utenti.
    4.  I  soggetti  con le connotazioni della disabilita', di cui al
comma  3  sono accolti in strutture distinte o in moduli separati tra
loro all'interno della stessa struttura.
    5.  Alla fruizione degli interventi previsti dalla presente legge
si   accede  attraverso  la  formulazione  del  progetto  individuale
previsto dalla legge n. 328/2000. Art. 14, comma 2.
    6. Alla fruizione degli interventi previsti dal comma 2 si accede
attraverso  la  formulazione  del progetto individuale previsto dalle
linee guida di cui all'Art. 17.