Art. 21. RR.SS.AA. - Organizzazione 1. Le RR.SS.AA. sono organizzate secondo le indicazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e della normativa regionale in materia e sono destinate a disabili fisici, psichici e neurosensoriali, non autosufficienti, non assistibili a domicilio e richiedenti elevato e continuo nursing assistenziale, medico nursing infermieristico e un monitoraggio dello stato di salute, ivi compresi gli interventi di prevenzione della progressione della disabilita', indicati nelle linee guida sulla riabilitazione di cui all'Art. 17.