Art. 21.
                     RR.SS.AA. - Organizzazione
    1. Le RR.SS.AA. sono organizzate secondo le indicazioni di cui al
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 e
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e della
normativa  regionale  in  materia e sono destinate a disabili fisici,
psichici  e  neurosensoriali,  non autosufficienti, non assistibili a
domicilio  e  richiedenti  elevato  e continuo nursing assistenziale,
medico  nursing  infermieristico  e  un  monitoraggio  dello stato di
salute, ivi compresi gli interventi di prevenzione della progressione
della disabilita', indicati nelle linee guida sulla riabilitazione di
cui all'Art. 17.