Art. 22.
                   RR.SS.AA. - Ricoveri temporanei
    1.  Nelle  RR.SS.AA.  deve essere previsto il dieci per cento dei
posti  per ricoveri temporanei di norma non superiori nella durata ad
un mese.
    2. I ricoveri temporanei sono riservati a:
      a) soggetti   non  autosufficienti,  normalmente  assistiti  in
ambito familiare, per motivate esigenze dei componenti delle famiglie
stesse;
      b) soggetti  in situazioni di emergente bisogno socio-sanitario
in  attesa  della  redazione  di  idoneo  progetto individuale di cui
all'Art. 18, comma 5;
      c) soggetti  in  situazioni di dimissioni ospedaliere protette,
in carenza di adeguato supporto familiare e domiciliare;
      d) soggetti    dimessi    dalle    UU.OO.    ospedaliere,   non
immediatamente   assistibili   a   domicilio  e  che  necessitano  di
assistenza e riabilitazione e per i quali a causa delle condizioni di
salute non e' possibile elaborare un progetto riabilitativo.
    3. I ricoveri temporanei sono autorizzati dalle competenti unita'
di valutazione distrettuali sulla base di apposita regolamentazione.
    4.  L'onere dei ricoveri temporanei di cui al comma 2, lettere c)
e d)  sono  a  totale  carico  del  fondo  sanitario regionale per un
periodo non superiore ad un mese.