Art. 22. RR.SS.AA. - Ricoveri temporanei 1. Nelle RR.SS.AA. deve essere previsto il dieci per cento dei posti per ricoveri temporanei di norma non superiori nella durata ad un mese. 2. I ricoveri temporanei sono riservati a: a) soggetti non autosufficienti, normalmente assistiti in ambito familiare, per motivate esigenze dei componenti delle famiglie stesse; b) soggetti in situazioni di emergente bisogno socio-sanitario in attesa della redazione di idoneo progetto individuale di cui all'Art. 18, comma 5; c) soggetti in situazioni di dimissioni ospedaliere protette, in carenza di adeguato supporto familiare e domiciliare; d) soggetti dimessi dalle UU.OO. ospedaliere, non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di assistenza e riabilitazione e per i quali a causa delle condizioni di salute non e' possibile elaborare un progetto riabilitativo. 3. I ricoveri temporanei sono autorizzati dalle competenti unita' di valutazione distrettuali sulla base di apposita regolamentazione. 4. L'onere dei ricoveri temporanei di cui al comma 2, lettere c) e d) sono a totale carico del fondo sanitario regionale per un periodo non superiore ad un mese.