Art. 23.
                             Prestazioni
    1.   Nelle   RR.SS.AA.   per   disabili  sono  erogate  in  forma
continuativa:
      a) assistenza  medica  correlata alla tipologia e allo stato di
gravita' degli utenti ospitati dal presidio;
      b) assistenza   infermieristica,   dietologica,  psicologica  e
tutelare,  per  il  mantenimento  ed  il miglioramento dello stato di
salute e del grado di autonomia della persona:
      c) assistenza   riabilitativa   volta   al  mantenimento  delle
abilita' presenti ed alla prevenzione terziaria;
      d) attivita'  di  riabilitazione,  anche  differenziata, per il
mantenimento   e   consolidamento  delle  abilita'  acquisite  e  per
contrastare riacutizzazioni e regressioni;
      e) assistenza  alla  persona per lo svolgimento delle attivita'
della vita quotidiana;
      f) attivita'   di   socializzazione   e   pedagogiche   per  il
mantenimento   e   il   miglioramento  delle  capacita'  cognitive  e
relazionali,   mantenendo   un   rapporto   costante   con   l'ambito
territoriale  nel  quale  la  struttura  e'  ubicata,  attraverso  il
coinvolgimento  dei nuclei familiari e parentali, degli enti locali e
delle  agenzie  implicate  nell'assistenza  ai disabili. A parita' di
condizioni,  sono  privilegiati gli interventi coordinati nell'ambito
dell'offerta  del  progetto  strutturale  del presidio nel quale sono
ospitati gli utenti disabili.
    2. Nelle RR.SS.AA. per disabili sono garantiti:
      a) l'assistenza infermieristica;
      b) l'aiuto alla persona e assistenza tutelare;
      c) l'assistenza   medica  di  base,  attraverso  il  medico  di
medicina generale di libera scelta;
      d) l'assistenza  farmaceutica, integrativa e protesica, erogata
direttamente dalla ASL attraverso i propri servizi;
      e) il  collegamento  con  la rete dell'emergenza territoriale e
ospedaliera  e  attraverso  il  collegamento  con  i servizi sanitari
territoriali accreditati;
      f) le  prestazioni  specialistiche  ambulatoriali attraverso il
collegamento con i servizi sanitari territoriali accreditati;
      g) le prestazioni riabilitative necessarie e previste dal piano
individuale   attraverso  il  collegamento  con  i  servizi  sanitari
territoriali accreditati;
      h) gli  interventi  sociali  attraverso  i  servizi sociali del
comune di residenza del cittadino o del domicilio di soccorso;
      i) i  servizi  di trasporto necessari per gli spostamenti degli
utenti disabili da e per il presidio nelle tre ore diurne nonche' per
l'integrazione   degli   stessi   utenti   rispetto   alle  attivita'
territoriali.
    3. Il coordinamento delle attivita' di cui al comma 2 e' affidato
al direttore sanitario del distretto.