Art. 23. Prestazioni 1. Nelle RR.SS.AA. per disabili sono erogate in forma continuativa: a) assistenza medica correlata alla tipologia e allo stato di gravita' degli utenti ospitati dal presidio; b) assistenza infermieristica, dietologica, psicologica e tutelare, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona: c) assistenza riabilitativa volta al mantenimento delle abilita' presenti ed alla prevenzione terziaria; d) attivita' di riabilitazione, anche differenziata, per il mantenimento e consolidamento delle abilita' acquisite e per contrastare riacutizzazioni e regressioni; e) assistenza alla persona per lo svolgimento delle attivita' della vita quotidiana; f) attivita' di socializzazione e pedagogiche per il mantenimento e il miglioramento delle capacita' cognitive e relazionali, mantenendo un rapporto costante con l'ambito territoriale nel quale la struttura e' ubicata, attraverso il coinvolgimento dei nuclei familiari e parentali, degli enti locali e delle agenzie implicate nell'assistenza ai disabili. A parita' di condizioni, sono privilegiati gli interventi coordinati nell'ambito dell'offerta del progetto strutturale del presidio nel quale sono ospitati gli utenti disabili. 2. Nelle RR.SS.AA. per disabili sono garantiti: a) l'assistenza infermieristica; b) l'aiuto alla persona e assistenza tutelare; c) l'assistenza medica di base, attraverso il medico di medicina generale di libera scelta; d) l'assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, erogata direttamente dalla ASL attraverso i propri servizi; e) il collegamento con la rete dell'emergenza territoriale e ospedaliera e attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali accreditati; f) le prestazioni specialistiche ambulatoriali attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali accreditati; g) le prestazioni riabilitative necessarie e previste dal piano individuale attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali accreditati; h) gli interventi sociali attraverso i servizi sociali del comune di residenza del cittadino o del domicilio di soccorso; i) i servizi di trasporto necessari per gli spostamenti degli utenti disabili da e per il presidio nelle tre ore diurne nonche' per l'integrazione degli stessi utenti rispetto alle attivita' territoriali. 3. Il coordinamento delle attivita' di cui al comma 2 e' affidato al direttore sanitario del distretto.