Art. 24. R.S.A. - Accreditamento 1. La RSA puo' essere gestita da soggetti pubblici e privati. 2. Nella fase di prima attuazione e nelle more di una generale riconsiderazione delle strutture di accoglienza per disabili non auto- sufficienti il numero complessivo dei posti letto di RR.SS.AA. e' pari allo 0,35 per mille abitanti. 3. La giunta regionale opera la trasformazione in RR.SS.AA., con conseguente acereditamento a tale titolo degli istituti di riabilitazione provvisoriamente aecreditati ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, Art. 26, che ne fanno domanda e che presentano una prevalente connotazione assistenziale di prevenzione della progressione della disabilita', previa verifica del possesso dei requisiti. 4. Le domande di trasformazione in R.S.A. per disabili provenienti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate provvisoriamente con la Regione Campania hanno priorita' assoluta rispetto a nuove richieste di accreditamento. 5. Analogamente la giunta regionale, a domanda, opera per le strutture provvisoriamente accreditate ai sensi della legge n. 833/1978, che presentano una prevalente connotazione di riabilitazione psico-sociale, la loro trasformazione in comunita' alloggio protette o in centri residenziali con accreditamento a tale titolo. 6. Le RR.SS.AA. sono soggette ad autorizzazione sanitaria e, nei rapporti con il servizio sanitario regionale -SSR- alla disciplina dell'accreditamento istituzionale secondo la normativa vigente. 7. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti per l'accesso all'albo regionale ed i requisiti per l'accreditamento istituzionale e in particolare: a) un modello di regolamento di gestione cui devono attenersi le RR.SS.AA.; b) la definizione degli standard organizzativi e di personale distinto per qualifica; c) la individuazione di tariffe di riferimento; d) la definizione delle modalita' di liquidazione delle tariffe, sentite le organizzazioni sindacali OO.SS. e le organizzazioni di categoria del pubblico e del privato.