Art. 24.
                       R.S.A. - Accreditamento
    1. La RSA puo' essere gestita da soggetti pubblici e privati.
    2.  Nella  fase  di prima attuazione e nelle more di una generale
riconsiderazione  delle  strutture  di  accoglienza  per disabili non
auto-  sufficienti il numero complessivo dei posti letto di RR.SS.AA.
e' pari allo 0,35 per mille abitanti.
    3.  La giunta regionale opera la trasformazione in RR.SS.AA., con
conseguente   acereditamento   a   tale   titolo  degli  istituti  di
riabilitazione  provvisoriamente  aecreditati ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833, Art. 26, che ne fanno domanda e che presentano
una   prevalente  connotazione  assistenziale  di  prevenzione  della
progressione  della  disabilita',  previa  verifica  del possesso dei
requisiti.
    4.   Le   domande   di  trasformazione  in  R.S.A.  per  disabili
provenienti  dalle  strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate
provvisoriamente  con  la  Regione  Campania hanno priorita' assoluta
rispetto a nuove richieste di accreditamento.
    5.  Analogamente  la  giunta  regionale,  a domanda, opera per le
strutture  provvisoriamente  accreditate  ai  sensi  della  legge  n.
833/1978,    che    presentano   una   prevalente   connotazione   di
riabilitazione  psico-sociale,  la  loro  trasformazione in comunita'
alloggio  protette o in centri residenziali con accreditamento a tale
titolo.
    6.  Le RR.SS.AA. sono soggette ad autorizzazione sanitaria e, nei
rapporti  con  il  servizio sanitario regionale -SSR- alla disciplina
dell'accreditamento istituzionale secondo la normativa vigente.
    7.  La  giunta  regionale,  entro  novanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  definisce  i requisiti per l'accesso
all'albo  regionale ed i requisiti per l'accreditamento istituzionale
e in particolare:
      a) un  modello  di regolamento di gestione cui devono attenersi
le RR.SS.AA.;
      b) la  definizione  degli standard organizzativi e di personale
distinto per qualifica;
      c) la individuazione di tariffe di riferimento;
      d) la   definizione   delle  modalita'  di  liquidazione  delle
tariffe,   sentite   le   organizzazioni   sindacali   OO.SS.   e  le
organizzazioni di categoria del pubblico e del privato.