Art. 25.
                             Regolamento
    1.  Entro  tre  mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
per   favorire  l'introduzione  a  livello  regionale  di  criteri  e
modalita'  omogenee  per la compartecipazione alla spesa da parte dei
soggetti  che sono accolti nelle case di soggiorno o nelle RR.SS.AA.,
la  giunta regionale approva, sentite la seconda e quinta commissione
consiliare  permanente,  un  regolamento-tipo  al  quale  gli enti si
attengono,  per  quanto  di  rispettiva  competenza, nella disciplina
della suddetta compartecipazione.
    2. Le commissioni consiliari competenti esprimono il parere entro
15 giorni dal ricevimento della proposta di regolamento tipo.
    3.  La  vigilanza  sulle  RR.SS.AA. e' esercitata dalla Regione e
dalle AA.SS.LL., nell'ambito delle rispettive competenze.