Art. 25. Regolamento 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per favorire l'introduzione a livello regionale di criteri e modalita' omogenee per la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che sono accolti nelle case di soggiorno o nelle RR.SS.AA., la giunta regionale approva, sentite la seconda e quinta commissione consiliare permanente, un regolamento-tipo al quale gli enti si attengono, per quanto di rispettiva competenza, nella disciplina della suddetta compartecipazione. 2. Le commissioni consiliari competenti esprimono il parere entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di regolamento tipo. 3. La vigilanza sulle RR.SS.AA. e' esercitata dalla Regione e dalle AA.SS.LL., nell'ambito delle rispettive competenze.