Art. 26. Ripartizione degli oneri 1. La spesa per la permanenza nelle RR.SS.AA. e' ripartita tra la ASL, il comune e, quando previsto, il contributo economico del cittadino ed e' calcolata per fasce di gravita' in base al costo delle prestazioni ritenute necessarie dal progetto individuale di cui all'Art. 18, comma 5. 2. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale sostenuti dai soggetti che gestiscono i servizi provvede il comune che vi adempie, secondo quanto definito di piani sociali di zona ed in applicazione delle modalita' di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti: a) con le assegnazioni a carico del fondo socio-assistenziale; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti per residenza del cittadino; c) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; d) attraverso i proventi derivanti da donazioni, lasciti e oblazioni; f) attraverso le altre entrate destinate alle finalita' di cui alla presente legge e attraverso la riconversione delle indennita' di accompagnamento o di continua assistenza godute dal cittadino. 3. Le modalita' di ripartizione della spesa e della determinazione delle tariffe per le attivita' delle strutture di cui all'Art. 18, comma 2, seguono la disciplina di cui all'Art. 13.