Art. 26.
                      Ripartizione degli oneri
    1. La spesa per la permanenza nelle RR.SS.AA. e' ripartita tra la
ASL,  il  comune  e,  quando  previsto,  il  contributo economico del
cittadino  ed  e'  calcolata  per  fasce di gravita' in base al costo
delle prestazioni ritenute necessarie dal progetto individuale di cui
all'Art. 18, comma 5.
    2.  Alla  copertura  degli  oneri  di  natura socio-assistenziale
sostenuti  dai  soggetti  che gestiscono i servizi provvede il comune
che  vi  adempie, secondo quanto definito di piani sociali di zona ed
in  applicazione delle modalita' di recepimento dei LEA stabiliti con
successivi provvedimenti:
      a) con le assegnazioni a carico del fondo socio-assistenziale;
      b) con  le  quote  di  contribuzione  dei comuni competenti per
residenza del cittadino;
      c) attraverso  la  compartecipazione  alle spese da parte degli
utenti;
      d) attraverso  i  proventi  derivanti  da  donazioni, lasciti e
oblazioni;
      f) attraverso  le altre entrate destinate alle finalita' di cui
alla presente legge e attraverso la riconversione delle indennita' di
accompagnamento o di continua assistenza godute dal cittadino.
    3.   Le   modalita'   di   ripartizione   della   spesa  e  della
determinazione  delle tariffe per le attivita' delle strutture di cui
all'Art. 18, comma 2, seguono la disciplina di cui all'Art. 13.