Art. 27.
                      Albo regionale RR.SS.AA.
    1.  Al  fine  di portare a conoscenza dei cittadini l'offerta dei
servizi  esistenti  e'  istituito  l'albo  regionale delle RR.SS.AA.,
distinto  in  sottosezioni,  quale  sezione dell'albo delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie regionali accreditate.