Art. 2.
                     Periodi di divieto di pesca

    1.  La  pesca  alle specie sotto elencate e' vietata nei seguenti
periodi:
      a) Trote   autoctone   (Salmo   trutta)   e   salmerino  alpino
(Salvelinus alpinus):
        1)  nelle  acque  fluviali:  dalla  prima domenica di ottobre
all'ultima domenica di febbraio;
        2) nelle acque lacuali: dal 10 dicembre al 20 gennaio;
      b) Carpione (Salmo carpio): dal 15 novembre al 31 gennaio e dal
20 giugno al 20 agosto;
      c) Coregoni  (Coregonus  lavaretus e Coregonus macrophthalmus):
dal 1° dicembre al 15 gennaio;
      d) Temolo (Thymallus thymallus): dal 15 dicembre al 30 aprile;
      e) Pesce   persico   (Perca   fluviatilis):   dal  5 aprile  al
20 maggio;
      f) Luccio (Esox lucius): dal 20 febbraio al 31 marzo;
      g) Tinca (Tinca tinca): dal 20 maggio al 20 giugno;
      h) Pigo (Rutilus pigus): dal 20 aprile al 20 maggio;
      i) Agone (Alosa fallax): dal 15 maggio al 15 giugno;
      j) Barbo (Barbus plebejus): dal 20 maggio al 20 giugno.
    2. I periodi di divieto previsti dal comma 1, decorrono da un'ora
dopo  il  tramonto  del  giorno  di  inizio  e terminano un'ora prima
dell'alba del giorno di scadenza.
    3. La provincia, per particolari esigenze locali, puo' traslare o
ampliare,  sentita  la  consulta  pesca  provinciale,  il  periodo di
divieto  della pesca di cui al comma 1 o prevedere periodi di divieto
per  altre  specie  ittiche,  purche'  non comprese nell'elenco delle
specie  alloctone  ritenute  dannose per l'equilibrio delle comunita'
indigene di cui all'Art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale
n. 12/2001.
    4. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su
parere  conforme  della struttura regionale competente, puo' altresi'
sospendere o ridurre i periodi di divieto di cui al comma 1 nei corpi
idrici  in cui l'eccessiva presenza di una specie puo' comportare uno
squilibrio  del  popolamento ittico; in questi casi si puo' ricorrere
anche  a  forme di prelievo e modalita' di pesca mirate che aumentino
le possibilita' di cattura.