Art. 8. Scuola regionale 1. La scuola regionale attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale e promuove, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale ed azioni sperimentali di formazione anche congiunta con operatori sociali e della sicurezza; istituisce ed aggiorna l'elenco dei comandanti della polizia locale operanti nel territorio della Regione; promuove, in collaborazione con altre Regioni e con organismi associativi degli enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove professionalita' connesse alle politiche di sicurezza. 2. Il regolamento contenente le norme relative alla struttura e al funzionamento della scuola e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. 3. Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali. Al fine di avvalersi di specifiche professionalita' occorrenti all'espletamento dell'attivita' formativa si puo' fare ricorso a convenzioni con esperti esterni. 4. Ai corsi possono essere ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale e regionale di altre regioni, previa sottoscrizione di una quota determinata dall'apposito regolamento. 5. La Regione si assume gli oneri relativi: a) al reperimento di locali idonei allo svolgimento delle attivita' della scuola; b) al funzionamento della scuola attraverso un finanziamento annuale la cui entita' e' determinata con la legge di bilancio. 6. Gli enti locali nei loro regolamenti possono prevedere che la partecipazione ai corsi di aggiornamento della scuola regionale costitusca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.