Art. 8.
                          Scuola regionale
    1.  La  scuola  regionale  attua  interventi  per la formazione e
l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale e
promuove,  di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni
di  formazione  integrata  tra  le varie forze di polizia dello Stato
dislocate  sul  territorio e la polizia locale ed azioni sperimentali
di   formazione   anche  congiunta  con  operatori  sociali  e  della
sicurezza;  istituisce  ed  aggiorna  l'elenco  dei  comandanti della
polizia  locale  operanti  nel territorio della Regione; promuove, in
collaborazione  con  altre  Regioni e con organismi associativi degli
enti  locali  nazionali  e comunitari, sperimentazioni in relazione a
nuove professionalita' connesse alle politiche di sicurezza.
    2.  Il  regolamento contenente le norme relative alla struttura e
al  funzionamento  della  scuola e' adottato, entro centoventi giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo
confronto  con  le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative nel territorio nazionale.
    3.  Al  funzionamento  della  scuola si provvede con personale in
servizio presso la Regione e gli enti locali. Al fine di avvalersi di
specifiche      professionalita'      occorrenti     all'espletamento
dell'attivita'  formativa  si  puo'  fare  ricorso  a convenzioni con
esperti esterni.
    4.  Ai  corsi  possono  essere  ammessi anche gli appartenenti ai
corpi  di  polizia  locale  e  regionale  di  altre  regioni,  previa
sottoscrizione di una quota determinata dall'apposito regolamento.
    5. La Regione si assume gli oneri relativi:
      a) al  reperimento  di  locali  idonei  allo  svolgimento delle
attivita' della scuola;
      b) al  funzionamento  della  scuola attraverso un finanziamento
annuale la cui entita' e' determinata con la legge di bilancio.
    6.  Gli enti locali nei loro regolamenti possono prevedere che la
partecipazione  ai  corsi  di  aggiornamento  della  scuola regionale
costitusca  titolo  valutabile nei percorsi di carriera del personale
di polizia locale.