Art. 10. Piano annuale 1. Il piano triennale e' attuato mediante il piano annuale delle attivita' che e' approvato dalla giunta regionale, sentito il comitato per la cooperazione e la solidarieta' internazionale di cui all'Art. 12 e previo parere conforme della competente commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno. 2. Il piano annuale contiene: a) le indicazioni delle priorita' geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi; b) i programmi statali e comunitari cui la Regione intende partecipare, nonche' le iniziative da attuare in collaborazione con altre Regioni; c) la ripartizione delle risorse finanziarie sulla base delle tipologie di intervento, secondo i criteri stabiliti dal piano triennale; d) l'individuazione delle risorse per gli interventi di cui all'Art. 7, commi 2 e 3; e) l'individuazione dei criteri di valutazione e delle modalita' di presentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 11; f) la verifica sulle attivita' gia' avviate o concluse. 3. Eventuali modifiche al piano sono adottate con le stesse modalita' di cui al comma 1. 4. Il piano di cui al comma 1 e' trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.