Art. 11. Soggetti promotori 1. La Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attivita' di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 gli enti locali singoli o associati, le organizzazioni non governative, le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'Art. 16, le universita', le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e privati, gli istituti di ricerca, le organizzazioni sindacali, le imprese e le cooperative aventi sede nella Regione.