Art. 11.
                         Soggetti promotori
    1. La Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle
attivita'  di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 gli enti locali singoli o
associati,   le   organizzazioni  non  governative,  le  associazioni
iscritte  nel  registro regionale di cui all'Art. 16, le universita',
le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e privati, gli istituti
di  ricerca, le organizzazioni sindacali, le imprese e le cooperative
aventi sede nella Regione.