Art. 9. Piano triennale 1. La giunta regionale predispone il piano triennale delle attivita' di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sentito il comitato per la cooperazione e la solidarieta' internazionale di cui all'Art. 12. 2. Il piano triennale, in particolare, contiene: a) l'analisi sull'evoluzione del quadro internazionale; b) gli elementi di analisi della situazione dei paesi e nelle aree in cui si svolgono le iniziative di cooperazione internazionale e di partenariato; c) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria con indicazioni delle relative risorse; d) i progetti di interesse regionali attuati direttamente dalla Regione e quelli relativi agli interventi che possono essere attuati dai soggetti di cui all'Art. 11; e) i criteri di riparto delle risorse tra gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. 3. Il piano triennale e' approvato con deliberazione del consiglio regionale. 4. Il piano triennale di cui al comma 1 e' trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della vigente legislazione.