Art. 6. Semplificazione dei livelli istituzionali sovracomunali 1. Per la gestione associata delle funzioni di cui all'Art. 1, non possono essere destinatarie di incentivazioni regionali quelle unioni di comuni o associazioni intercomunali che coincidano con una comunita' montana, ad eccezione di quelle di cui al comma 2. 2. Tutti i comuni che fanno parte di una comunita' montana possono deliberare di costituire tra loro una unione di comuni la quale assume anche le funzioni della comunita' montana subentrando alla stessa in tutti i rapporti attivi e passivi compresi quelli relativi al personale. Con decreto del Presidente della giunta regionale si dispone lo scioglimento della comunita' montana e le modalita' per il subentro.