Art. 6.
       Semplificazione dei livelli istituzionali sovracomunali

    1.  Per  la  gestione associata delle funzioni di cui all'Art. 1,
non  possono  essere  destinatarie di incentivazioni regionali quelle
unioni  di comuni o associazioni intercomunali che coincidano con una
comunita' montana, ad eccezione di quelle di cui al comma 2.
    2.  Tutti  i  comuni  che  fanno  parte  di una comunita' montana
possono  deliberare  di  costituire  tra loro una unione di comuni la
quale  assume  anche  le funzioni della comunita' montana subentrando
alla  stessa  in  tutti  i  rapporti attivi e passivi compresi quelli
relativi  al  personale.  Con  decreto  del  Presidente  della giunta
regionale  si  dispone  lo  scioglimento della comunita' montana e le
modalita' per il subentro.