Art. 5.
Modifica  dell'Art.  4  della  legge  regionale 27 gennaio 1999, n. 5
«Contributi  per  il  sostegno, la salvaguardia e la diffusione della
                         voga alla veneta».
    1.  Al comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1999,
n. 5, dopo le parole «entra il 31 gennaio di ogni anno» sono aggiunte
le   parole  «salvo  diverso  termine  definito  dalla  provincia  di
Venezia».