Art. 5. Modifica dell'Art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 «Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta». 1. Al comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, dopo le parole «entra il 31 gennaio di ogni anno» sono aggiunte le parole «salvo diverso termine definito dalla provincia di Venezia».