Art. 10.
                      Benefici e riconoscimenti
    1.  Fatto  salvo quanto previsto all'Art. 7, comma 3, lettera f),
la  Regione  Emilia-Romagna  stabilisce,  a  favore  dei  giovani che
abbiano  effettuato  le  prestazioni di servizio civile volontario di
cui  all'Art. 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato
nei  progetti  d'impiego, un'adeguata valutazione dei relativi titoli
indicati  dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta
per  le  selezioni  pubbliche  finalizzate  all'assunzione  nei ruoli
regionali, sia a tempo determinato che indeterminato.
    2.  A  favore dei giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni,
di  cui  all'Art.  4,  comma 1, lettera c), compete un assegno per il
servizio  civile nella misura attualmente prevista dall'Art. 9, comma
2  del  decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n.  77 (disciplina del
servizio  civile  nazionale  a  norma dell'Art. 2 della legge 6 marzo
2001,  n.  64),  nel  limite  dei  posti  d'impiego  dei volontari di
servizio   civile,  finanziati  dalla  Regione,  da  determinarsi  in
conformita'  all'Art.  7,  comma  3, lettera a) della presente legge,
sulla  base  dello  stanziamento  annuale  del fondo regionale di cui
all'Art.  23. In conformita' a quanto stabilito dall'Art. 9, comma 1,
del   decreto   legislativo   n.  77  del  2002,  l'attivita'  svolta
nell'ambito   dei   progetti   di   servizio   civile  non  determina
l'instaurazione   di  un  rapporto  di  lavoro  e,  conseguentemente,
l'assegno per il servizio civile non ha natura retributiva.
    3.   Il  personale  a  tempo  indeterminato  dell'amministrazione
regionale  e degli enti da essa dipendenti, a richiesta, e' collocato
in  aspettativa senza assegni per poter partecipare alle attivita' di
servizio  civile volontario di cm all' Art. 4, comma 1, lettere c) ed
e),  ovvero  puo'  beneficiare  delle forme di part-time per prendere
parte  alle predette attivita' presso amministrazioni od enti diversi
da  quelli  sopra  indicati. Il periodo di servizio civile volontario
effettivamente prestato sara' riconosciuto ai fini della progressione
di carriera.
    4.  A  favore dei giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni,
di  cui  al precedente Art. 4, comma 1, lettera c), per il periodo di
servizio civile puo' essere concesso nei limiti, nella misura e con i
criteri  fissati  dalla  giunta  regionale,  un  rimborso delle spese
sostenute  per  la  contribuzione volontaria relativa alla previdenza
sociale  pubblica,  nei  casi consentiti dalla legge dello Stato, con
onere a carico del fondo regionale per il servizio civile.
    5.  Per  le  persone  di  cui al comma 1 e per coloro che abbiano
effettuato  le  prestazioni  di  servizio  civile  volontario  di cui
all'Art. 4, comma 1, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stabilisce
la  registrazione  della  relativa  dichiarazione  di  competenza sul
libretto  formativo personale di cui all'Art. 6 della legge regionale
30 giugno  2003, n. 12 (norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso  al  sapere,  per  ognuno  e  per  tutto  l'arco  della vita,
attraverso   il  rafforzamento  dell'istruzione  e  della  formazione
professionale, anche in integrazione tra loro).
    6.  A  favore dei cittadini impiegati come volontari nei progetti
di servizio civile sono inoltre individuate le seguenti misure:
      a) erogazione  a  cura  delle  strutture del servizio sanitario
regionale,   senza  oneri  per  gli  interessati,  delle  prestazioni
sanitarie  propedeutiche  o connesse all'espletamento delle attivita'
di servizio civile;
      b) agevolazioni  nella  fruizione di servizi quali, ad esempio,
quelli di trasporto e culturali, da individuare nel piano annuale;
      c) garanzie  assicurative  obbligatorie  per  la  copertura del
rischio   contro   gli   infortuni   e   la  responsabilita'  civile,
relativamente  ai  danni  subiti  dai  volontari,  ai  danni  causati
all'ente  ed a terzi nell'espletamento del servizio, nonche' rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento
delle  attivita' di servizio civile, da attivarsi a carico degli enti
di  servizio  civile  iscritti  nell'elenco  regionale, con criteri e
modalita' stabiliti preventivamente dagli enti stessi.
    7.  La  Regione  definisce,  sentita la consulta regionale per il
servizio  civile, le modalita' per il rilascio della dichiarazione di
competenza  ai  partecipanti  ai  progetti  di  servizio  civile,  in
analogia  con  la  normativa  nazionale  e  regionale  in  materia di
attestazioni  intermedie  per  le attivita' correnti di formazione ed
istruzione.
    8.  La  Regione  individua  gli  ambiti  di  spendibilita'  della
dichiarazione  di competenza ed il valore attribuibile al conseguente
credito  formativo.  A  tal fine sono stipulati accordi e convenzioni
con:
      a) le  associazioni  di  imprese  private,  le  associazioni di
rappresentanza  delle  cooperative  ed  altri enti senza finalita' di
lucro,  allo scopo di favorire il collocamento nel mercato del lavoro
dei giovani di cui al comma 1;
      b) le  Universita' degli studi e l'ufficio scolastico regionale
per  l'Emilia-Romagna,  allo  scopo  di riconoscere crediti formativi
utili al conseguimento di titoli di studio, in coerenza con attivita'
formative  prestate  nel corso del servizio civile e rilevanti per il
curriculum degli studi.
    9.  I  progetti  di servizio civile approvati in sede regionale o
nazionale  che, nel contesto di tali accordi e convenzioni, prevedono
il  riconoscimento  del  tirocinio  e  del  credito  formativo, hanno
priorita'  rispetto all'inserimento nella programmazione triennale ed
annuale  regionale  ed  alla  concessione  dei contributi previsti al
comma 5 dell'Art. 9.