Art. 10. Benefici e riconoscimenti 1. Fatto salvo quanto previsto all'Art. 7, comma 3, lettera f), la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato nei progetti d'impiego, un'adeguata valutazione dei relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che indeterminato. 2. A favore dei giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni, di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile nella misura attualmente prevista dall'Art. 9, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'Art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, finanziati dalla Regione, da determinarsi in conformita' all'Art. 7, comma 3, lettera a) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'Art. 23. In conformita' a quanto stabilito dall'Art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile non ha natura retributiva. 3. Il personale a tempo indeterminato dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, a richiesta, e' collocato in aspettativa senza assegni per poter partecipare alle attivita' di servizio civile volontario di cm all' Art. 4, comma 1, lettere c) ed e), ovvero puo' beneficiare delle forme di part-time per prendere parte alle predette attivita' presso amministrazioni od enti diversi da quelli sopra indicati. Il periodo di servizio civile volontario effettivamente prestato sara' riconosciuto ai fini della progressione di carriera. 4. A favore dei giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni, di cui al precedente Art. 4, comma 1, lettera c), per il periodo di servizio civile puo' essere concesso nei limiti, nella misura e con i criteri fissati dalla giunta regionale, un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria relativa alla previdenza sociale pubblica, nei casi consentiti dalla legge dello Stato, con onere a carico del fondo regionale per il servizio civile. 5. Per le persone di cui al comma 1 e per coloro che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stabilisce la registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul libretto formativo personale di cui all'Art. 6 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro). 6. A favore dei cittadini impiegati come volontari nei progetti di servizio civile sono inoltre individuate le seguenti misure: a) erogazione a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attivita' di servizio civile; b) agevolazioni nella fruizione di servizi quali, ad esempio, quelli di trasporto e culturali, da individuare nel piano annuale; c) garanzie assicurative obbligatorie per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilita' civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente ed a terzi nell'espletamento del servizio, nonche' rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle attivita' di servizio civile, da attivarsi a carico degli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, con criteri e modalita' stabiliti preventivamente dagli enti stessi. 7. La Regione definisce, sentita la consulta regionale per il servizio civile, le modalita' per il rilascio della dichiarazione di competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in analogia con la normativa nazionale e regionale in materia di attestazioni intermedie per le attivita' correnti di formazione ed istruzione. 8. La Regione individua gli ambiti di spendibilita' della dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente credito formativo. A tal fine sono stipulati accordi e convenzioni con: a) le associazioni di imprese private, le associazioni di rappresentanza delle cooperative ed altri enti senza finalita' di lucro, allo scopo di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani di cui al comma 1; b) le Universita' degli studi e l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, allo scopo di riconoscere crediti formativi utili al conseguimento di titoli di studio, in coerenza con attivita' formative prestate nel corso del servizio civile e rilevanti per il curriculum degli studi. 9. I progetti di servizio civile approvati in sede regionale o nazionale che, nel contesto di tali accordi e convenzioni, prevedono il riconoscimento del tirocinio e del credito formativo, hanno priorita' rispetto all'inserimento nella programmazione triennale ed annuale regionale ed alla concessione dei contributi previsti al comma 5 dell'Art. 9.