Art. 11. Benefici e riconoscimenti da parte degli Enti locali 1. Gli enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare, nei limiti delle proprie competenze, riduzioni o esenzioni sui tributi locali a favore degli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale. 2. Gli enti locali possono, altresi', nei limiti delle proprie competenze, prevedere benefici e riconoscimenti a favore dei volontari in servizio civile per le stesse finalita' ed entro i limiti previsti dalla presente legge, nonche' dal documento di programmazione triennale di cui all'Art. 7.