Art. 11.
        Benefici e riconoscimenti da parte degli Enti locali
    1.  Gli  enti  locali,  qualora  non  si trovino in situazione di
dissesto,  ai  sensi  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono
deliberare,   nei   limiti  delle  proprie  competenze,  riduzioni  o
esenzioni  sui  tributi locali a favore degli enti di servizio civile
iscritti nell'elenco regionale.
    2.  Gli  enti  locali possono, altresi', nei limiti delle proprie
competenze,   prevedere   benefici  e  riconoscimenti  a  favore  dei
volontari  in  servizio  civile  per  le  stesse finalita' ed entro i
limiti  previsti  dalla  presente  legge,  nonche'  dal  documento di
programmazione triennale di cui all'Art. 7.