Art. 12.
                  Aggiornamento delle liste di leva
    1.  La Regione trasmette agli uffici leva dei comuni l'elenco dei
cittadini  italiani  che  hanno  prestato servizio civile volontario,
concludendo  il periodo d'impiego individuato ai sensi della presente
legge,  allo  scopo  di  provveder  all'aggiornamento delle posizioni
individuali  dei cittadini residenti in riferimento all'Art. 52 della
Costituzione   ed   alla  relativa  legislazione  applicativa,  nella
previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste
per  gli  obiettori  di  coscienza all'Art. 13 della legge n. 230 del
1998.