Art. 12. Aggiornamento delle liste di leva 1. La Regione trasmette agli uffici leva dei comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario, concludendo il periodo d'impiego individuato ai sensi della presente legge, allo scopo di provveder all'aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento all'Art. 52 della Costituzione ed alla relativa legislazione applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza all'Art. 13 della legge n. 230 del 1998.