Art. 13.
             Banca dati dei progetti di servizio civile
                   e sistema informativo regionale
    1.  La  Regione realizza la banca dati dei progetti degli enti di
servizio   civile   iscritti   nell'elenco   regionale,  nella  quale
confluiscono, in separate sezioni, i progetti relativi agli strumenti
individuati all'Art. 4, comma 1.
    2.  La banca dati regionale evidenzia in particolare gli elementi
qualificanti  dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di
utilita'  sociale,  il  programma  formativo per gli obiettori, per i
volontari  e  per  i  responsabili di servizio civile, il ruolo degli
stessi  ed  i  processi  messi in atto dagli enti per la verifica dei
risultati.
    3. La banca dati fornisce gli elementi per:
      a) presentare il previsto parere regionale sulla programmazione
annuale  del  servizio  civile di cui all'Art. 8, comma 2, lettera a)
della  legge n. 230 del 1998 ed all'Art. 4 del decreto legislativo n.
77 del 2002;
      b) attivare ed implementare il sistema informativo del servizio
civile;
      c) monitorare  i risultati e vigilare sui soggetti del servizio
civile;
      d) definire  il documento di programmazione triennale regionale
del servizio civile.
    4.  Gli  enti  di servizio civile iscritti nell'elenco regionale,
anche  attraverso  i coordinamenti provinciali, sono tenuti a fornire
le informazioni utili alla realizzazione ed aggiornamento della banca
dati,   quale   condizione  per  inserire  i  propri  progetti  nella
programmazione regionale.
    5.  La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli enti e
dei  progetti  di  servizio civile in cui i giovani, gli adulti e gli
anziani  possono operare, nonche' volte alla diffusione della cultura
della   pace,   della   nonviolenza,   dei   diritti  umani  e  della
partecipazione solidale e responsabile.
    6.  Le  azioni  di  cui  al  comma  5 si realizzano attraverso la
creazione  di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando
i  sistemi informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza
gia'  esistenti,  con  particolare  riferimento alle iniziative degli
enti   di  servizio  civile  iscritti  nell'elenco  regionale  e  dei
coordinamenti provinciali.
    7.  Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla
base dei seguenti indirizzi generali:
      a) favorire  l'azione  informativa  dei  comuni  verso tutte le
persone,  residenti  e  non nel territorio comunale, anche al fine di
garantire pari dignita' tra il servizio civile e quello militare;
      b) valorizzare  le  forme  associative  degli  enti di servizio
civile  ed  i  coordinamenti provinciali che, in collaborazione con i
comuni   e   le  province,  forniscono  servizi  ed  informazioni  ai
cittadini,  ai  giovani  di  leva ed ai volontari in servizio civile,
alle famiglie, nonche' agli enti stessi;
      c) realizzare   campagne   informative   nelle   scuole,  nelle
universita',  nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo
per i giovani.