Art. 14. Criteri di approvazione dei progetti 1. Tenuto conto degli standard minimi definiti dalla legislazione vigente in materia, la Regione incentiva progetti di servizio civile che presentano almeno i seguenti requisiti: a) capacita' d'impiego minima di volontari, come individuata in serie di piano annuale attuativo di cui all'Art. 7, comma 3, lettera a); b) durata del progetto, nei limiti previsti dall'Art. 4, comma 1; c) modalita' di selezione e di avvio al servizio dei volontari; d) definizione del programma di formazione dei volontari, delle relative modalita' di realizzazione e delle competenze di esito oggetto dell'attestazione finale; e) indicazione del referente operativo responsabile del progetto e del responsabile del servizio civile in possesso di certificazione di competenza o, in caso di mancata certificazione, definizione del programma di formazione a cui il responsabile deve partecipare; f) previsione di attivita' di informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani a fini dell'accesso al servizio civile; g) titolarita' diretta e relativa conduzione del progetto da parte dell'ente, escludendo l'inserimento di volontari in enti diversi non direttamente colnvolti nel progetto stesso; h) previsione di un modulo formativo sulla protezione civile e sull'educazione civica; i) attestazione circa la tutela dei volontari, sia in applicazione dell'art. 15, sia rispetto all'attivazione di una apposita assicurazione per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilita' civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente ed a terzi nell'espletamento del servizio.