Art. 14.
                Criteri di approvazione dei progetti
    1. Tenuto conto degli standard minimi definiti dalla legislazione
vigente  in materia, la Regione incentiva progetti di servizio civile
che presentano almeno i seguenti requisiti:
      a) capacita' d'impiego minima di volontari, come individuata in
serie  di piano annuale attuativo di cui all'Art. 7, comma 3, lettera
a);
      b) durata  del progetto, nei limiti previsti dall'Art. 4, comma
1;
      c) modalita' di selezione e di avvio al servizio dei volontari;
      d) definizione del programma di formazione dei volontari, delle
relative  modalita'  di  realizzazione  e  delle  competenze di esito
oggetto dell'attestazione finale;
      e) indicazione   del   referente   operativo  responsabile  del
progetto  e  del  responsabile  del  servizio  civile  in possesso di
certificazione  di  competenza  o, in caso di mancata certificazione,
definizione  del  programma  di formazione a cui il responsabile deve
partecipare;
      f) previsione  di attivita' di informazione e sensibilizzazione
rivolte ai giovani a fini dell'accesso al servizio civile;
      g) titolarita'  diretta  e  relativa conduzione del progetto da
parte  dell'ente,  escludendo  l'inserimento  di  volontari  in  enti
diversi non direttamente colnvolti nel progetto stesso;
      h) previsione  di un modulo formativo sulla protezione civile e
sull'educazione civica;
      i) attestazione   circa   la   tutela  dei  volontari,  sia  in
applicazione  dell'art.  15,  sia  rispetto  all'attivazione  di  una
apposita  assicurazione  per  la  copertura  del  rischio  contro gli
infortuni  e la responsabilita' civile, relativamente ai danni subiti
dai volontari, ai danni causati all'ente ed a terzi nell'espletamento
del servizio.