Art. 15. Verifica e vigilanza dei progetti di servizio civile 1. Gli obiettori di coscienza ed i volontari non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attivita' istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile. 2. La Regione verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista all'Art. 13, comma 3, lettera a).