Art. 15.
        Verifica e vigilanza dei progetti di servizio civile
    1.  Gli  obiettori di coscienza ed i volontari non possono essere
impiegati  in  sostituzione  di personale, assunto o da assumere, per
obblighi  di  legge  o  per  norme  statutarie,  ai  fini del normale
svolgimento  delle  attivita' istituzionali dell'organismo presso cui
prestano servizio civile.
    2.  La  Regione verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai
progetti  di  servizio  civile,  anche  al  fine dell'espressione del
parere  sulla  programmazione  annuale prevista all'Art. 13, comma 3,
lettera a).