Art. 16.
       Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile
    1.  Le  province,  in  raccordo  con  gli enti di servizio civile
iscritti   nell'elenco   regionale   e  le  loro  forme  autonome  di
rappresentanza, al fine di garantire il necessario collegamento tra i
bisogni  del territorio e le risorse del servizio civile, incentivano
e   promuovono   la   costituzione   di   organismi   provinciali  di
coordinamento  e  rappresentanza  degli enti di servizio civile, come
previsto all'Art. 6, comma 2.
    2.  Qualora la provincia non provveda, si applica l'art. 16 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e
locale).
    3. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile sono
costituiti,  entro  il  31 dicembre  2004, in forma di associazione e
possono  avvalersi,  previe  specifiche  convenzioni,  delle  risorse
logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalla provincia,
dagli   enti  locali  e  dagli  enti  aderenti,  oltre  ad  eventuali
finanziamenti regionali.
    4.  I  coordinamenti  provinciali  degli  enti di servizio civile
possono  fruire  altresi'  di  finanziamenti regionali finalizzati al
sostegno delle attivita' di cui al comma 5, da prevedersi nell'ambito
del  provvedimento  annuale  per  la concessione di contributi di cui
all'Art. 9, comma 5.
    5.  I  coordinamenti  provinciali  degli  enti di servizio civile
svolgono almeno le seguenti attivita':
      a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la
rappresentanza degli enti di servizio civile aderenti;
      b) garantiscono  un  servizio di sportello informativo fruibile
da  parte  delle  persone  e  degli  enti  interessati sul territorio
provinciale;
      c) garantiscono  il servizio di raccolta ed aggiornamento delle
informazioni  ai  fini  della  costituzione  e dell'adeguamento della
banca dati di cui all'art. 13;
      d) garantiscono  servizi  di  base per tutti gli enti aderenti,
consistenti  in attivita' d'informazione ed orientamento, consulenza,
sostegno    alla    presentazione   dei   progetti,   formazione   ed
aggiornamento.
    6.  I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile non
si sostituiscono, nella titolarita' dei progetti o delle convenzioni,
agli  enti  di servizio civile ed a forme di aggregazione finalizzate
alla  realizzazione  di  progetti che gli stessi enti si danno, siano
essi  sedi  locali  di  assegnazione  di  enti  nazionali  od  enti a
carattere locale.