Art. 16. Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile 1. Le province, in raccordo con gli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale e le loro forme autonome di rappresentanza, al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio civile, come previsto all'Art. 6, comma 2. 2. Qualora la provincia non provveda, si applica l'art. 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale). 3. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile sono costituiti, entro il 31 dicembre 2004, in forma di associazione e possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalla provincia, dagli enti locali e dagli enti aderenti, oltre ad eventuali finanziamenti regionali. 4. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile possono fruire altresi' di finanziamenti regionali finalizzati al sostegno delle attivita' di cui al comma 5, da prevedersi nell'ambito del provvedimento annuale per la concessione di contributi di cui all'Art. 9, comma 5. 5. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile svolgono almeno le seguenti attivita': a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli enti di servizio civile aderenti; b) garantiscono un servizio di sportello informativo fruibile da parte delle persone e degli enti interessati sul territorio provinciale; c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della banca dati di cui all'art. 13; d) garantiscono servizi di base per tutti gli enti aderenti, consistenti in attivita' d'informazione ed orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed aggiornamento. 6. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile non si sostituiscono, nella titolarita' dei progetti o delle convenzioni, agli enti di servizio civile ed a forme di aggregazione finalizzate alla realizzazione di progetti che gli stessi enti si danno, siano essi sedi locali di assegnazione di enti nazionali od enti a carattere locale.