Art. 17.
   Formazione ed aggiornamento dei responsabili di servizio civile
    1. La Regione sostiene:
      a) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio
civile,  sulla  base  di  programmi  definiti  nell'ambito  del piano
annuale  attuativo  regionale  del servizio civile, in collaborazione
con  la struttura statale competente in materia di servizio civile ai
sensi  delle  leggi  n.  230  del 1998 e n. 64 del 2001, e sentita la
consulta regionale per il servizio civile;
      b) la realizzazione d'iniziative di formazione ed aggiornamento
dei  responsabili  del  servizio  civile,  predisposte  dagli enti di
servizio  civile iscritti nell'elenco regionale, purche' coerenti con
gli  standard formativi ed i programmi definiti nell'ambito del piano
annuale attuativo regionale del servizio civile.
    2.   Nell'ambito   della   formazione   e  dell'aggiornamento,  i
responsabili   di  servizio  civile  partecipano  ad  appositi  corsi
programmati dalla Regione all'interno degli interventi previsti dalla
legge  regionale  n.  12  del  2003,  nonche'  ad  iniziative gestite
direttamente  dagli  enti  di  servizio  civile  iscritti nell'elenco
regionale.  Tali  enti,  qualora utilizzino risorse del Fondo sociale
europeo,   devono   sottostare   alle  norme  dell'accreditamento,  o
avvalersi   di   enti  accreditati,  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa regionale in materia di formazione professionale.
    3.  Al  termine  dei  percorsi  formativi  di  cui al comma 2, ai
partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale,
certificazione  di  competenza,  secondo  le modalita' previste dalla
normativa regionale in materia di formazione professionale.
    4.  I  responsabili  del  servizio  civile  cui  viene rilasciata
certificazione   di   competenza   sono   iscritti   nell'elenco  dei
responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna.