Art. 18.
               Formazione degli obiettori di coscienza
                 e dei volontari in servizio civile
    1.  La  Regione, al fine di valorizzare l'esperienza del servizio
civile:
      a) individua, nell'ambito del piano annuale attuativo, le linee
di  finanziamento  dei  programmi  di  formazione  per  i progetti di
servizio civile rientranti nella programmazione regionale;
      b)  promuove,  in  raccordo  con le province ed i coordinamenti
provinciali  degli  enti di servizio civile, iniziative di formazione
generale  e di addestramento specifico degli obiettori di coscienza e
dei volontari in servizio civile.
    2.  A  tali  iniziative  provvedono  gli  enti di servizio civile
direttamente,  o  tramite  i  coordinamenti provinciali, o loro forme
associative   che,  qualora  utilizzino  risorse  del  Fondo  sociale
europeo,   devono   sottostare  alle  norme  sull'accreditamento,  od
avvalersi   di   enti  accreditati,  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa regionale in materia di formazione professionale.