Art. 18. Formazione degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile 1. La Regione, al fine di valorizzare l'esperienza del servizio civile: a) individua, nell'ambito del piano annuale attuativo, le linee di finanziamento dei programmi di formazione per i progetti di servizio civile rientranti nella programmazione regionale; b) promuove, in raccordo con le province ed i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, iniziative di formazione generale e di addestramento specifico degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile. 2. A tali iniziative provvedono gli enti di servizio civile direttamente, o tramite i coordinamenti provinciali, o loro forme associative che, qualora utilizzino risorse del Fondo sociale europeo, devono sottostare alle norme sull'accreditamento, od avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.