Art. 19. Conferenza regionale sul servizio civile 1. La Regione convoca con cadenza triennale la conferenza regionale sul servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, anche ai fini di assumere elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale regionale. 2. Alla conferenza possono partecipare: a) gli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale; b) gli enti locali e loro forme associative; c) le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); d) le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere; e) le organizzazioni sindacali; f) gli organismi di protezione civile; g) le istituzioni scolastiche, gli organismi di formazione professionale accreditati, le Universita' degli studi; h) gli enti dell'associazionismo giovanile; i) gli enti gestori dei centri servizi per il volontariato; j) gli obiettori di coscienza ed i volontari in servizio civile e le loro associazioni; k) i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile; l) la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001 e la sua sede periferica per il territorio dell'Emilia-Romagna, di cui al decreto del Presidente della Republica 28 luglio 1999, n. 352 (regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'Art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230); m) un rappresentante della competente commissione consiliare; n) i rappresentanti del Governo competenti per materia.