Art. 19.
              Conferenza regionale sul servizio civile
    1.  La  Regione  convoca  con  cadenza  triennale  la  conferenza
regionale sul servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed
approfondimento  sui  temi  del  servizio  civile,  anche  ai fini di
assumere   elementi   utili   alla   definizione   del  documento  di
programmazione triennale regionale.
    2. Alla conferenza possono partecipare:
      a) gli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale;
      b) gli enti locali e loro forme associative;
      c) le  aziende  pubbliche  di  servizi alla persona di cui alla
legge  regionale  12 marzo  2003, n. 2 (norme per la promozione della
cittadinanza  sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali);
      d) le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
      e) le organizzazioni sindacali;
      f) gli organismi di protezione civile;
      g) le  istituzioni  scolastiche,  gli  organismi  di formazione
professionale accreditati, le Universita' degli studi;
      h) gli enti dell'associazionismo giovanile;
      i) gli enti gestori dei centri servizi per il volontariato;
      j) gli obiettori di coscienza ed i volontari in servizio civile
e le loro associazioni;
      k) i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile;
      l)  la  struttura  statale  competente  in  materia di servizio
civile ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001 e la sua
sede  periferica  per  il  territorio  dell'Emilia-Romagna, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Republica  28 luglio  1999,  n.  352
(regolamento   recante   norme   concernenti  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi
dell'Art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230);
      m) un rappresentante della competente commissione consiliare;
      n) i rappresentanti del Governo competenti per materia.