Art. 20.
              Consulta regionale per il servizio civile
    1.  E'  istituita  la  consulta regionale per il servizio civile,
organo  consultivo della giunta regionale nelle materie oggetto della
presente legge.
    2. Alla consulta compete:
      a) formulare  proposte in ordine al documento di programmazione
triennale regionale del servizio civile;
      b) esprimere  pareri  e  proposte  alla  Regione, anche al fine
della loro presentazione alla struttura statale competente in materia
di  servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del
2001,  in  ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio
regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche previste all'art.
15, comma 2 della presente legge;
      c) presentare all'assessore regionale competente la proposta di
programma ed il documento preparatorio della conferenza regionale sul
servizio civile;
      d) formulare  proposte  in  ordine al previsto parere regionale
sulla  programmazione  annuale del servizio civile di cui all'Art. 8,
comma  2,  lettera  a)  della legge n. 230 del 1998 ed all'Art. 4 del
decreto legislativo n. 77 del 2002;
      e) formulare proposte alla Regione in ordine all'adeguamento ed
alla applicazione del piano annuale attuativo regionale.
    3.  La  consulta e' nominata con atto del presidente della giunta
regionale ed e' composta da:
      a) l'assessore competente, che la presiede;
      b) tre rappresentanti degli enti di servizio civile;
      c) due rappresentanti degli enti locali;
      d) un  rappresentante  delle  aziende pubbliche di servizi alla
persona;
      e) un  rappresentante  delle  aziende unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere;
      f) un  rappresentate  delle  associazioni degli obiettori e dei
volontari in servizio civile;
      g) un  rappresentante  della  conferenza  regionale  del  terzo
settore, di cui all'Art. 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
      h) un rappresentante degli enti dell'associazionismo giovanile;
      i) tre        rappresentanti        delle        organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
      i) un rappresentante delle Universita' degli studi;
      k) un rappresentante delle associazioni delle famiglie operanti
a livello regionale;
      l)  un  rappresentante  dell'ufficio  scolastico  regionale per
l'Emilia-Romagna;
      m) nove rappresentanti dei coordinamenti provinciali degli enti
di servizio civile.
    4.  Al  lavori  della  consulta partecipa un rappresentante della
sede  periferica  per  l'Emilia-Romagna dell'ufficio nazionale per il
servizio civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
352 del 1999.
    5.  La  giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la durata,
comunque  non  superiore a tre anni, le modalita' di designazione dei
componenti ed il funzionamento della consulta.