Art. 9.
               Settori di impiego del servizio civile
    1.  L'impiego  degli  obiettori  di  coscienza e dei volontari in
servizio civile avviene nei seguenti settori:
      a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento
sociale, promozione e tutela dei diritti sociali e di cittadinanza;
      b) educazione  e  promozione culturale, educazione alla pratica
sportiva;
      c) protezione civile;
      d) cooperazione  allo  sviluppo  ed interventi di pacificazione
fra i popoli;
      e) difesa  ecologica  e  tutela  ed  incremento  del patrimonio
forestale;
      f) salvaguardia   e   fruizione   del   patrimonio   artistico,
monumentale ed ambientale.
    2.  Il  documento  di  programmazione triennale fa riferimento ai
settori  di  impiego  del  servizio  civile ed ai relativi criteri di
priorita'.
    3.  La  Regione,  in  raccordo  con gli organismi rappresentativi
degli  enti convenzionati, sentite le strutture statali competenti in
materia   di   servizio  civile  e  di  protezione  civile,  promuove
l'inserimento  di  moduli  formativi  e  di addestramento relativi al
servizio  di  protezione  civile  in  ogni  progetto  d'impiego degli
obiettori e dei volontari.
    4.  La  Regione incentiva progetti di servizio civile volontario,
presentati  dagli  enti iscritti nell'elenco regionale, rispondenti a
standard  minimi  di approvazione ed ai criteri di priorita' definiti
nel  documento  di  programmazione  triennale  e  nei  piani  annuali
attuativi del servizio civile.
    5.   La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,  definisce  annualmente le modalita' per la presentazione
delle  domande  e per la concessione dei contributi, finalizzati alla
promozione  del  servizio  civile  regionale,  agli  enti di servizio
civile iscritti nell'elenco di cui all'Art. 8.
    6. La Regione, sentita la struttura statale competente in materia
di  servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del
2001, promuove in particolare:
      a) lo   svolgimento   del   servizio  civile  all'estero  e  la
partecipazione  a  missioni  umanitarie  da  parte dei giovani che lo
richiedono,  nei  modi e con le forme previsti dalle leggi n. 230 del
1998  e  n.  64 del 2001, ed in coordinamento con le previsioni della
legge  regionale  n.  12  del  2002,  inserendo in ogni piano annuale
attuativo, in conformita' a quanto indicato al precedente comma 5, la
previsione  di  forme  di  sostegno  a  progetti presentati in questi
ambiti  dagli  enti iscritti nell'elenco regionale, in collaborazione
con  le  istituzioni  della comunita' europea, con il Ministero degli
affari esteri e con l'ONU;
      b) la  ricerca  e  la sperimentazione di forme di difesa civile
non armata e nonviolenta, mediante apposite convenzioni e nell'ambito
delle  risorse  che  saranno disponibili nei bilanci di previsione di
competenza della Regione.