Art. 9. Settori di impiego del servizio civile 1. L'impiego degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile avviene nei seguenti settori: a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale, promozione e tutela dei diritti sociali e di cittadinanza; b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva; c) protezione civile; d) cooperazione allo sviluppo ed interventi di pacificazione fra i popoli; e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale; f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico, monumentale ed ambientale. 2. Il documento di programmazione triennale fa riferimento ai settori di impiego del servizio civile ed ai relativi criteri di priorita'. 3. La Regione, in raccordo con gli organismi rappresentativi degli enti convenzionati, sentite le strutture statali competenti in materia di servizio civile e di protezione civile, promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto d'impiego degli obiettori e dei volontari. 4. La Regione incentiva progetti di servizio civile volontario, presentati dagli enti iscritti nell'elenco regionale, rispondenti a standard minimi di approvazione ed ai criteri di priorita' definiti nel documento di programmazione triennale e nei piani annuali attuativi del servizio civile. 5. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce annualmente le modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi, finalizzati alla promozione del servizio civile regionale, agli enti di servizio civile iscritti nell'elenco di cui all'Art. 8. 6. La Regione, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, promuove in particolare: a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformita' a quanto indicato al precedente comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli enti iscritti nell'elenco regionale, in collaborazione con le istituzioni della comunita' europea, con il Ministero degli affari esteri e con l'ONU; b) la ricerca e la sperimentazione di forme di difesa civile non armata e nonviolenta, mediante apposite convenzioni e nell'ambito delle risorse che saranno disponibili nei bilanci di previsione di competenza della Regione.