Art. 4.
          Sistema integrato di interventi e servizi sociali
    1.  Il  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi sociali ha
carattere  di universalita'. La Regione e gli enti locali sono tenuti
a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che
deve  garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione
regionale  consentendo  il  pieno  esercizio  del  diritto soggettivo
riconosciuto dalla legge.
    2.  Il  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi sociali si
realizza  mediante  politiche  e  prestazioni  coordinate nei diversi
settori  della  vita  sociale,  integrando  servizi alla persona e al
nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di
percorsi  attivi  volti  ad  ottimizzare  l'efficacia  delle risorse,
impedire  sovrapposizioni  di  competenze  e settorializzazione delle
risposte.
    3.  Gli  interventi  e  i  servizi  sociali,  cosi' come definiti
dall'Art.  128  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112 e
dall'Art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come  modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono
rivolti  alla  promozione,  alla  valorizzazione e alla formazione ed
educazione alla socialita' di tutti i cittadini, sia come singola sia
nelle  diverse  aggregazioni  sociali  e  sono  inoltre  ispirati  ai
seguenti principi:
      a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano
emarginazione e/o disadattamento;
      b) privilegiare  la  realizzazione dei servizi accessibili alla
totalita' della popolazione;
      c) garantire  il  diritto  dei  cittadini a non essere separati
dalla  propria famiglia e allontanati dalla propria comunita' locale,
attuando  concrete  forme  di deistituzionalizzazione e limitando gli
interventi di ricovero ai soli casi in cui cio' si renda necessario;
      d) favorire  il  mantenimento, l'inserimento o il reinserimento
dei  cittadini  disadattati  o  disabili nella famiglia o nel normale
ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
      e) rispettare  le  opzioni  individuali dei cittadini utenti in
rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
      f) utilizzare   le   esperienze  della  societa'  civile  nella
pluralita' delle sue espressioni per il conseguimento delle finalita'
di cui alla presente legge;
      g) promuovere   le  piu'  ampie  forme  di  partecipazione  dei
cittadini utenti alla gestione dei servizi.
    4.  La  programmazione  e l'organizzazione dei servizi sociali e'
ispirata  ai  principi  di  sussidarieta',  cooperazione,  efficacia,
efficienza  ed  economicita',  omogeneita',  copertura  finanziaria e
patrimoniale,   responsabilita'   ed  unicita'  dell'Amministrazione,
autonomia  organizzativa  e  regolamentare  degli  enti locali. A tal
fine,  la  Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di
amministrazione  e  programmazione, la liberta' di costituzione delle
persone  in  aggregazioni  sociali e l'attivita' di queste ultime nel
sistema,  dei  servizi  sociali  anche  allo  scopo  di  favorirne le
possibili  forme  di  collaborazione  con  gli  enti  pubblici  e  di
agevolarne  l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale
in  applicazione  del  principio  di sussidarieta' di cui al comma 3,
lettera a), dell'Art. 4 della legge n. 59/1997.
    5.  La  programmazione,  la  realizzazione  e  la  verifica degli
interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali
si  attuano  attraverso  il metodo della concertazione e cooperazione
tra  diversi  soggetti  istituzionali  e tra questi le organizzazioni
sindacali  e  gli  altri  soggetti di cui dell'Art. 1, comma 4, della
legge n. 328/2000.