Art. 4.
Sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha
carattere di universalita'. La Regione e gli enti locali sono tenuti
a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che
deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione
regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo
riconosciuto dalla legge.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si
realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi
settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al
nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di
percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse,
impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle
risposte.
3. Gli interventi e i servizi sociali, cosi' come definiti
dall'Art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
dall'Art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono
rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed
educazione alla socialita' di tutti i cittadini, sia come singola sia
nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai
seguenti principi:
a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano
emarginazione e/o disadattamento;
b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla
totalita' della popolazione;
c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati
dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunita' locale,
attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli
interventi di ricovero ai soli casi in cui cio' si renda necessario;
d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento
dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale
ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in
rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
f) utilizzare le esperienze della societa' civile nella
pluralita' delle sue espressioni per il conseguimento delle finalita'
di cui alla presente legge;
g) promuovere le piu' ampie forme di partecipazione dei
cittadini utenti alla gestione dei servizi.
4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali e'
ispirata ai principi di sussidarieta', cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'Amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. A tal
fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di
amministrazione e programmazione, la liberta' di costituzione delle
persone in aggregazioni sociali e l'attivita' di queste ultime nel
sistema, dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le
possibili forme di collaborazione con gli enti pubblici e di
agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale
in applicazione del principio di sussidarieta' di cui al comma 3,
lettera a), dell'Art. 4 della legge n. 59/1997.
5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli
interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali
si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione
tra diversi soggetti istituzionali e tra questi le organizzazioni
sindacali e gli altri soggetti di cui dell'Art. 1, comma 4, della
legge n. 328/2000.