Art. 4. Sistema integrato di interventi e servizi sociali 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita'. La Regione e gli enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge. 2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. 3. Gli interventi e i servizi sociali, cosi' come definiti dall'Art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'Art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialita' di tutti i cittadini, sia come singola sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi: a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento; b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalita' della popolazione; c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunita' locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui cio' si renda necessario; d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo; e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti; f) utilizzare le esperienze della societa' civile nella pluralita' delle sue espressioni per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge; g) promuovere le piu' ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi. 4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali e' ispirata ai principi di sussidarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la liberta' di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attivita' di queste ultime nel sistema, dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidarieta' di cui al comma 3, lettera a), dell'Art. 4 della legge n. 59/1997. 5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'Art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000.