Art. 5. Accesso ai servizi 1. L'accesso ai servizi e' organizzato in modo da garantire pari opportunita' di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra piu' soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti piu' deboli. 2. L'accesso ai servizi e' garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) unitarieta' dell'accesso in ogni ambito territoriale; b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi; c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilita', di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi; d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa; e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.