Art. 5.
                         Accesso ai servizi
    1.  L'accesso ai servizi e' organizzato in modo da garantire pari
opportunita'  di  fruizione  dei servizi e diritto di scelta tra piu'
soggetti  gestori,  contrastando  le disuguaglianze che penalizzano i
soggetti piu' deboli.
    2.   L'accesso   ai   servizi  e'  garantito  anche  mediante  il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
      a) unitarieta' dell'accesso in ogni ambito territoriale;
      b) informazione   sistematica   ed  efficace  sull'offerta  dei
servizi e sui relativi costi;
      c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei
soggetti  in  condizioni  di  fragilita', di non autosufficienza o di
dipendenza, all'accesso ai servizi;
      d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
      e) osservazione  e  monitoraggio  dei  bisogni, delle risorse e
delle risposte.