Art. 5.
Accesso ai servizi
1. L'accesso ai servizi e' organizzato in modo da garantire pari
opportunita' di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra piu'
soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i
soggetti piu' deboli.
2. L'accesso ai servizi e' garantito anche mediante il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) unitarieta' dell'accesso in ogni ambito territoriale;
b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei
servizi e sui relativi costi;
c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei
soggetti in condizioni di fragilita', di non autosufficienza o di
dipendenza, all'accesso ai servizi;
d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e
delle risposte.