Art. 6. Valutazione del bisogno 1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali e' realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate. 2. La valutazione del bisogno e' effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verra' effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalita' messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno e' condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonche' per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salve quanto gia' previsto dall'Art. 3 commi 4, 5 e 7. 3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la' complessita' e l'intensita' dell'intervento, la sua durata, nonche' i costi sopportati e le responsabilita' in ordine all'attuazione e verifica. La giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.