Art. 6.
Valutazione del bisogno
1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi
sociali e' realizzato a partire da una valutazione professionale del
bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.
2. La valutazione del bisogno e' effettuata dall'Ente locale
attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia
socio-sanitario la valutazione verra' effettuata dal servizio sociale
territoriale integrato dalle opportune professionalita' messe a
disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del
bisogno e' condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo
gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza,
nonche' per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salve
quanto gia' previsto dall'Art. 3 commi 4, 5 e 7.
3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione
di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua
famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la' complessita'
e l'intensita' dell'intervento, la sua durata, nonche' i costi
sopportati e le responsabilita' in ordine all'attuazione e verifica.
La giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare
una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.