Art. 7.
            Livelli essenziali delle prestazioni sociali
    1.  I  livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti
nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al
successivo  Art.  18,  che  li  caratterizza in termini di sistema di
prestazioni  e  servizi  sociali,  idonei  a  garantire  cittadinanza
sociale e qualita' di vita alle persone e alle famiglie, nonche' pari
opportunita' e tutela ai soggetti piu' deboli.
    2.  Gli  interventi  e  i servizi sociali, rientranti nel sistema
integrato  di  interventi  e  servizi  sociali,  che  sul  territorio
regionale  costituiscono  il  livello  essenziale  delle  prestazioni
erogabili  sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e
i  requisiti  fissati  dalla  pianificazione  nazionale, regionale e,
zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del servizio
sanitario,  della  scuola e di altre agenzie pubbliche e private sono
in via prioritaria:
      a) le  misure  di  contrasto  della  poverta'  e di sostegno al
reddito  familiare  e  servizi  di  accompagnamento,  con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora;
      b) le  misure  economiche  per  favorire  la vita autonoma e la
permanenza  a  domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci
di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
      c) le misure di sostegno alle responsabilita' familiari;
      d) le misure per favorire Iarmonizzazione del tempo di lavoro e
di cura familiare;
      e) le   misure  di  sostegno  alla  donna  in  difficolta'  per
assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927,
n.  798,  convertito  dalla  legge  6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla
legge  10 dicembre  1925,  n.  2277, e loro successive modificazioni,
integrazioni e norme attuative;
      f) gli  interventi  per  la  piena  integrazione  delle persone
disabili;  realizzazione,  per i soggetti di cui all'Art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e
delle  comunita-alloggio di cui all'Art. 10 della citata legge n. 104
del  1992, e dei servizi di comunita' di accoglienza per quelli privi
di  sostegno  familiare,  nonche'  erogazione  delle  prestazioni  di
sostituzione temporanea delle famiglie;
      g) gli  interventi  per  le  persone  anziane  e  disabili  per
favorirne  la  permanenza  a  domicilio,  attivando in ogni Distretto
sanitario  l'ADI, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  14  febbraio  2001  e  dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 29 novembre 2001 (LEA.), per
l'inserimento  presso  famiglie,  persone  e strutture comunitarie di
accoglienza  di  tipo  familiare,  nonche'  per  l'accoglienza  e  la
socializzazione  presso strutture residenziali e semiresidenziali per
coloro  che,  in  ragione  della  elevata  fragilita'  personale o di
limitazione dell' autonomia, non siano assistibili a domicilio;
      h) le   prestazioni   integrate  di  tipo  socio-educativo  per
contrastare  le  dipendenze  da  droghe,  alcool e farmaci, favorendo
interventi  di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale
e lavorativo;
      i) l'informazione  e la consulenza alle persone e alle famiglie
per  favorire  la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di
auto-mutuo aiuto;
      j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio
tramite  il  sostegno  al nucleo familiare di origine e l'inserimento
presso  famiglie,  persone  e strutture comunitarie di accoglienza di
tipo  familiare  e  per  la  promozione  dei  diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
      k) servizi   di  mediazione  per  l'inserimento  lavorativo  di
persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
      l) iniziative  «di strada» per favorire l'accesso ai servizi di
persone in particolari situazioni di disagio;
      m) attivita'  di  prevenzione sociale con soggetti a rischio di
coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
      n) iniziative   di   promozione   sociale  di  gruppi  sociali,
quartieri e comunita' locali;
      o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese
sociali;
      p) progetti    personalizzati   finalizzati   al   recupero   e
all'inserimento  sociale  e  lavorativo  di soggetti in situazione di
handicap.