Art. 7.
Livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti
nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al
successivo Art. 18, che li caratterizza in termini di sistema di
prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza
sociale e qualita' di vita alle persone e alle famiglie, nonche' pari
opportunita' e tutela ai soggetti piu' deboli.
2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema
integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio
regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni
erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e
i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e,
zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del servizio
sanitario, della scuola e di altre agenzie pubbliche e private sono
in via prioritaria:
a) le misure di contrasto della poverta' e di sostegno al
reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la
permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci
di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) le misure di sostegno alle responsabilita' familiari;
d) le misure per favorire Iarmonizzazione del tempo di lavoro e
di cura familiare;
e) le misure di sostegno alla donna in difficolta' per
assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927,
n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla
legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni,
integrazioni e norme attuative;
f) gli interventi per la piena integrazione delle persone
disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'Art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e
delle comunita-alloggio di cui all'Art. 10 della citata legge n. 104
del 1992, e dei servizi di comunita' di accoglienza per quelli privi
di sostegno familiare, nonche' erogazione delle prestazioni di
sostituzione temporanea delle famiglie;
g) gli interventi per le persone anziane e disabili per
favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto
sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (LEA.), per
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di
accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e la
socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per
coloro che, in ragione della elevata fragilita' personale o di
limitazione dell' autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per
contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo
interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale
e lavorativo;
i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie
per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di
auto-mutuo aiuto;
j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio
tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento
presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di
tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di
persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
l) iniziative «di strada» per favorire l'accesso ai servizi di
persone in particolari situazioni di disagio;
m) attivita' di prevenzione sociale con soggetti a rischio di
coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali,
quartieri e comunita' locali;
o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese
sociali;
p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e
all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di
handicap.