Art. 7. Livelli essenziali delle prestazioni sociali 1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo Art. 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualita' di vita alle persone e alle famiglie, nonche' pari opportunita' e tutela ai soggetti piu' deboli. 2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e, zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del servizio sanitario, della scuola e di altre agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria: a) le misure di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) le misure di sostegno alle responsabilita' familiari; d) le misure per favorire Iarmonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) le misure di sostegno alla donna in difficolta' per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'Art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunita-alloggio di cui all'Art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (LEA.), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilita' personale o di limitazione dell' autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo; i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto; j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili; l) iniziative «di strada» per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio; m) attivita' di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado; n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunita' locali; o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali; p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.