Art. 8.
                       Il sistema dei servizi
    1.  La  Regione  disciplina  il sistema integrato di interventi e
servizi  sociali  per  le persone e le famiglie in modo che i servizi
siano  equamente  distribuiti  nel  territorio  e possano garantire i
livelli   essenziali   di   prestazioni   sociali   in   ogni  ambito
territoriale.
    2.  I  servizi  alla  persona sono caratterizzati per funzioni di
prevenzione,  cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale
e  capacita'  di  pronto  intervento a fronte di emergenze personali,
familiari e sociali.
    3.  Le  tipologie  di  servizi  per  le  persone e le famiglie si
connotano fra l'altro in termini di:
      a) segretariato sociale;
      b) sostegno economico;
      c) accoglienza familiare e comunita' famiglie;
      d) affido familiare;
      e) aiuto familiare;
      f) telesoccorso;
      g) aiuto domiciliare;
      h) centri diurni;
      i) servizi semi residenziali;
      l) centri educativi e occupazionali;
      m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
      n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
      o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
      p) alloggi assistiti;
      q) comunita' alloggio;
      r) altri  servizi  residenziali  previsti  dalla programmazione
regionale;
      s) altri servizi di aiuto alla persona;
      t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla poverta'.
    4.  La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo
di  nuove  risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarita', della
solidarieta'  tra  famiglie,  degli interventi diurni e residenziali,
dell'accompagnamento  delle  persone in difficolta', degli interventi
di comunita'.
    5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla
giunta  regionale  con  apposito  regolamento  anche al fine del loro
accreditamento, sentita la competente commissione consiliare.