Art. 8. Il sistema dei servizi 1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale. 2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacita' di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali. 3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di: a) segretariato sociale; b) sostegno economico; c) accoglienza familiare e comunita' famiglie; d) affido familiare; e) aiuto familiare; f) telesoccorso; g) aiuto domiciliare; h) centri diurni; i) servizi semi residenziali; l) centri educativi e occupazionali; m) servizi di animazione e aggregazione sociale; n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero; o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali; p) alloggi assistiti; q) comunita' alloggio; r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale; s) altri servizi di aiuto alla persona; t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla poverta'. 4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarita', della solidarieta' tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficolta', degli interventi di comunita'. 5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente commissione consiliare.