Art. 8.
Il sistema dei servizi
1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e
servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi
siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i
livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito
territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di
prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale
e capacita' di pronto intervento a fronte di emergenze personali,
familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si
connotano fra l'altro in termini di:
a) segretariato sociale;
b) sostegno economico;
c) accoglienza familiare e comunita' famiglie;
d) affido familiare;
e) aiuto familiare;
f) telesoccorso;
g) aiuto domiciliare;
h) centri diurni;
i) servizi semi residenziali;
l) centri educativi e occupazionali;
m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
p) alloggi assistiti;
q) comunita' alloggio;
r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione
regionale;
s) altri servizi di aiuto alla persona;
t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla poverta'.
4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo
di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarita', della
solidarieta' tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali,
dell'accompagnamento delle persone in difficolta', degli interventi
di comunita'.
5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla
giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro
accreditamento, sentita la competente commissione consiliare.