Art. 4.
                       Funzioni della regione
    1.   Nell'ambito   delle   proprie  funzioni  di  programmazione,
indirizzo,  coordinamento e verifica sono di competenza della Regione
le seguenti funzioni:
      a)  la  definizione  degli  ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'Art. 8;
      b)  la  raccolta  e  l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle
risorse  e sull'offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il
sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il
livello  nazionale,  provinciale  e  locale; in particolare la giunta
regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  predispone la mappa dei soggetti che nei prossimi cinque anni
saranno a rischio sociale per le ragioni piu' varie, nonche' la mappa
dei  soggetti  che,  qualora  restino  soli,  nell'ambito del proprio
nucleo familiare, necessiteranno di strutture idonee ad una esistenza
piena, sotto tutti gli aspetti;
      c)  l'adozione  del  piano  regionale  degli  interventi  e dei
servizi    sociali    al    fine   di   provvedere   all'integrazione
socio-sanitaria, al riequilibrio territoriale ed al coordinamento con
le  politiche  dell'istruzione,  della  formazione, del lavoro, della
casa,   dell'ambiente,  del  tempo  libero,  dei  trasporti  e  delle
comunicazioni;
      d)  l'adozione  di atti di indirizzo e coordinamento in materia
di interventi e servizi sociali;
      e)  la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del
terzo   settore  nonche'  l'assunzione  di  provvedimenti  rivolti  a
sostenerne  un  qualificato sviluppo anche in raccordo con il sistema
della formazione regionale;
      f)  la  definizione,  sulla  base dei requisiti minimi definiti
dallo  Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la
vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o
privata;
      g)  la definizione dei requisiti di qualita' per i servizi, gli
interventi e le prestazioni sociali, l'individuazione dei criteri per
l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi
ed  interventi  sociali,  con  l'istituzione di specifico registro, e
l'identificazione dei criteri per la determinazione delle tariffe che
i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
      h)  la  definizione  di  strumenti atti a garantire la verifica
degli  standard  minimi e dei programmi di assistenza delle strutture
per  minori, per anziani e per disabili secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente;
      i)  la  definizione,  sulla  base  delle  indicazioni fornite a
livello  nazionale,  dei  criteri  per  la concessione dei titoli per
l'acquisto  dei  servizi  sociali e dei criteri per la determinazione
del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
      j)  la  promozione  di forme di assistenza tecnica per gli enti
gestori  dei servizi sociali, nonche' per gli altri soggetti pubblici
e  privati  del  sistema  integrato, attraverso la predisposizione di
strumenti  di  controllo  di  gestione  atti a valutare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi;
      k)  la  ripartizione,  con le modalita' dell'Art. 35, del fondo
regionale  per  le  politiche  sociali e la gestione di finanziamenti
previsti  da  specifiche  leggi regionali di promozione in materia di
servizi  sociali, compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e 17
della  legge  regionale  n. 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione
della  legge  8  novembre  1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative
sociali»)  e  fatta  salva quella oggetto di specifico trasferimento;
entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
giunta  regionale  stabilisce  forme  e  modalita'  di controllo e di
verifica  della  spesa gestita dagli enti di cui all'Art. 9, anche in
relazione ai risultati conseguiti;
      l)  la definizione degli standard formativi degli operatori dei
servizi  sociali,  nell'ambito  dei  requisiti generali e dei profili
professionali  definiti dallo Stato e la programmazione, l'indirizzo,
il  coordinamento  e  la  promozione delle attivita' formative per il
personale  dei  servizi  sociali, nonche' la vigilanza e il controllo
sullo svolgimento di tali attivita';
      m)  la  realizzazione  di iniziative di interesse regionale, la
promozione  e  il  concorso  alla  realizzazione di iniziative, anche
sperimentali  e  innovative,  promosse  dagli  enti territoriali e da
altri  soggetti,  la realizzazione e il coordinamento di iniziative a
livello europeo e internazionale;
      n)  la  concessione,  in  regime  di convenzione con l'Istituto
nazionale  previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'Art. 80, comma 8,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001)  dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili
di  cui  all'Art. 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998 e
la  relativa  legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, nonche' la determinazione e la concessione di eventuali
benefici  aggiuntivi,  rispetto  a quelli determinati con legge dello
Stato, a favore degli invalidi civili;
      o) l'esercizio, nell'ambito delle previsioni della legislazione
nazionale,  dei  poteri  sostitutivi  nei confronti degli enti locali
inadempienti  rispetto  a  quanto  stabilito  dall'Art.  6,  comma 2,
lettere a), c), e), f);
      p)  l'individuazione,  in  accordo  con  altre  amministrazioni
regionali,  dei  criteri per le variazioni anagrafiche interregionali
delle persone assistite;
      q)  la  tenuta  e la pubblicazione del registro regionale delle
organizzazioni  di  volontariato, quale ambito unitario delle sezioni
provinciali  dello  stesso,  e  degli  organismi  di  collegamento  e
coordinamento   formati  da  organizzazioni  a  carattere  regionale,
interregionale  o interprovinciale, nonche' dell'albo regionale delle
cooperative  sociali, quale ambito unitario delle sezioni provinciali
dello stesso;
      r)   l'istituzione   dell'agenzia  pubblica  regionale  per  le
adozioni internazionali;
      s) l'istituzione di osservatori regionali nelle materie oggetto
della presente legge;
      t)   le   funzioni   di  competenza  regionale  in  materia  di
trasformazione  delle  IPAB  in  aziende  pubbliche  di  servizi alla
persona  o  in  persone  giuridiche  di diritto privato, ivi compresa
l'approvazione  delle  modificazioni  istituzionali e statutarie e la
dichiarazione  di  estinzione  delle  persone  giuridiche  di diritto
privato   che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  in  seguito  alla
trasformazione  delle  IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla
persona.
    2. La Regione attua l'integrazione socio-sanitaria e ne determina
gli  obiettivi,  le  funzioni, i criteri e le modalita' di erogazione
dei  servizi,  compresi  quelli  di  finanziamento, nell'ambito della
normativa  nazionale  vigente  e  di  quanto previsto dal Piano socio
sanitario regionale (PSSR).