Art. 5. Funzioni delle province 1. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonche' degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio. 2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni: a) partecipazione all'elaborazione degli strumenti della programmazione previsti al titolo III, con le modalita' ivi indicate; b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull'offerta di servizi del territorio di competenza; c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati; d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore; e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza; f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi; g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'Art. 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'universita', compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti; h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi; i) realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali; j) istituzione, con le modalita' e secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali e' conferito dall'autorita' giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore; k) competenze, attribuite dalla legge o dagli statuti, in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona e nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia attribuita dagli statuti alla regione; l) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario. 3. Sono delegate alle province, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, le seguenti funzioni: a) vigilanza sugli organi e sull'attivita' amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario; b) nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale e dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge. 4. Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla giunta regionale di concerto con le province e gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all'Art. 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficolta', mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale. 5. Per le finalita' di cui al comma 4 le province esercitano le seguenti funzioni: a) attivazione delle procedure per la mobilita' del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell'equivalente in denaro; b) trasferimento della proprieta' o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro; c) trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio 2000 al netto degli importi erogati da altri enti. 6. Le risorse provenienti dalle singole province sono utilizzate nell'ambito del territorio della provincia dalla quale le risorse medesime sono trasferite.