Art. 5.
                       Funzioni delle province
    1.  Nell'ambito  delle  previsioni della legislazione nazionale e
regionale   nonche'   degli   atti  di  programmazione,  indirizzo  e
coordinamento  regionali,  le province concorrono alla programmazione
del  sistema  integrato  di  interventi  e servizi sociali quali enti
intermedi  e  soggetti  di  programmazione decentrata delle politiche
regionali e di coordinamento del territorio.
    2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:
      a)   partecipazione   all'elaborazione  degli  strumenti  della
programmazione previsti al titolo III, con le modalita' ivi indicate;
      b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse
pubbliche  e  private  e  sull'offerta  di  servizi del territorio di
competenza;
      c)  coordinamento  degli  interventi  territoriali su richiesta
degli enti locali interessati;
      d)  promozione  di  forme  di  coordinamento  fra  enti gestori
istituzionali e soggetti del terzo settore;
      e)  diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali,
dell'informazione  in  materia  di  servizi sociali sul territorio di
competenza;
      f)   competenze   in   materia   di   cooperative   sociali  ed
organizzazioni  di  volontariato,  compresa l'erogazione dei relativi
contributi;
      g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente
degli  operatori  dei  servizi  sociali  di  cui all'Art. 6, comma 2,
lettera  d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori
istituzionali   e  anche  in  raccordo  con  l'universita',  compresa
l'erogazione dei relativi finanziamenti;
      h)  competenze  in materia di asili nido comunali ed erogazione
dei relativi contributi;
      i)  realizzazione  di  altri  interventi  per  la  promozione e
l'integrazione dei servizi sociali locali;
      j)  istituzione, con le modalita' e secondo i criteri stabiliti
dalla   giunta   regionale,   informata   la  competente  commissione
consiliare,  dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti
di   supporto   a   favore   dei   soggetti  ai  quali  e'  conferito
dall'autorita' giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;
      k)  competenze,  attribuite  dalla  legge  o  dagli statuti, in
materia  di  aziende  pubbliche  di servizi alla persona e nomina dei
membri  dei  consigli di amministrazione quando questa sia attribuita
dagli statuti alla regione;
      l)  controllo  pubblico,  ai  sensi  degli articoli 23 e 25 del
codice  civile,  sulla  amministrazione  delle  persone giuridiche di
diritto  privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla
trasformazione  delle  IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla
persona,  compresi lo scioglimento del consiglio di amministrazione e
la nomina del commissario straordinario.
    3.  Sono  delegate  alle province, fino alla trasformazione delle
IPAB  in  aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona o in persone
giuridiche di diritto privato, le seguenti funzioni:
      a) vigilanza sugli organi e sull'attivita' amministrativa delle
IPAB,  esclusi  la  sospensione  e  lo  scioglimento del consiglio di
amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
      b)  nomina  dei  membri  del consiglio di amministrazione delle
IPAB  quando  questa  sia  di competenza regionale e dichiarazione di
decadenza  dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei
casi previsti dalla legge.
    4.  Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla
giunta  regionale  di  concerto  con  le  province e gli enti gestori
istituzionali,   le   province   trasferiscono   agli   enti  gestori
istituzionali  del  proprio  territorio la gestione delle funzioni di
cui  all'Art.  5  della  legge  18  marzo 1993, n. 67 (Conversione in
legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
recante    disposizioni    urgenti    in    materia    sanitaria    e
socio-assistenziale)  relative  ai  non  vedenti,  agli audiolesi, ai
figli  minori  riconosciuti  dalla  sola  madre,  ai  minori  esposti
all'abbandono,  ai  figli  minori non riconosciuti ed alle gestanti e
madri in difficolta', mettendo a disposizione di tali enti le risorse
umane,  patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in
vigore della legge nazionale.
    5.  Per  le finalita' di cui al comma 4 le province esercitano le
seguenti funzioni:
      a)  attivazione  delle procedure per la mobilita' del personale
in  servizio  a  tale  data,  con  le  garanzie  previste dalle norme
contrattuali  vigenti,  o  per  il  trasferimento dell'equivalente in
denaro;
      b) trasferimento della proprieta' o degli altri diritti in base
ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati
a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro;
      c)  trasferimento  annuale, per il tramite della Regione, delle
risorse  finanziarie  equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio
2000 al netto degli importi erogati da altri enti.
    6.  Le risorse provenienti dalle singole province sono utilizzate
nell'ambito  del  territorio  della  provincia dalla quale le risorse
medesime sono trasferite.