Art. 6.
                         Funzioni dei comuni
    1.   I  comuni  sono  titolari  delle  funzioni  concernenti  gli
interventi   sociali  svolti  a  livello  locale  e  concorrono  alla
programmazione  regionale,  anche mediante l'elaborazione di proposte
per la definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 i comuni rivestono le
seguenti competenze:
      a)  programmano e realizzano il sistema locale degli interventi
sociali  a  rete,  stabilendone  le  forme  di  organizzazione  e  di
coordinamento,  i  criteri  gestionali  e  le  modalita' operative ed
erogano  i  relativi  servizi  secondo  i  principi individuati dalla
presente  legge  al  fine  di  realizzare  un  sistema  di interventi
omogeneamente distribuiti sul territorio;
      b)   il  sindaco  e'  il  titolare  delle  funzioni  di  tutela
socio-sanitaria  e  del  diritto  alla salute per i suoi cittadini in
applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni;
      c) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali gia' di
competenza delle province, ai sensi dell'Art. 8, comma 5, della legge
n. 328/2000 e secondo quanto previsto all'Art. 5;
      d)   sono   titolari  delle  funzioni  amministrative  relative
all'organizzazione  e  gestione  delle  attivita'  formative di base,
riqualificazione  e  formazione  permanente  per  gli  operatori  dei
servizi sociali, individuate nei piani di zona di cui all'Art. 17;
      e)   sono   titolari  delle  funzioni  amministrative  relative
all'autorizzazione,  alla  vigilanza e all'accreditamento dei servizi
sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;
      f)  elaborano  ed adottano, mediante un accordo di programma, i
piani  di  zona  relativi  agli  ambiti  territoriali  di competenza,
garantendo,  nella  realizzazione  del  sistema  dei servizi sociali,
l'integrazione  e  la  collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e
privati,  che  concorrono  alla  programmazione, alla gestione e allo
sviluppo dei servizi;
      g)   promuovono  lo  sviluppo  di  interventi  di  autoaiuto  e
favoriscono  la  reciprocita'  tra i cittadini nell'ambito della vita
comunitaria;
      h) coordinano programmi, attivita' e progetti dei vari soggetti
che   operano   nell'ambito   territoriale   di   competenza  per  la
realizzazione di interventi sociali integrati;
      i) adottano la carta dei servizi di cui all'Art. 24;
      j)   garantiscono   ai  cittadini  l'informazione  sui  servizi
attivati,  l'accesso  ai  medesimi  e  il diritto di partecipare alla
verifica della qualita' dei servizi erogati.