Art. 6. Funzioni dei comuni 1. I comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, anche mediante l'elaborazione di proposte per la definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 i comuni rivestono le seguenti competenze: a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalita' operative ed erogano i relativi servizi secondo i principi individuati dalla presente legge al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio; b) il sindaco e' il titolare delle funzioni di tutela socio-sanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni; c) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali gia' di competenza delle province, ai sensi dell'Art. 8, comma 5, della legge n. 328/2000 e secondo quanto previsto all'Art. 5; d) sono titolari delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attivita' formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali, individuate nei piani di zona di cui all'Art. 17; e) sono titolari delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale; f) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali, l'integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi; g) promuovono lo sviluppo di interventi di autoaiuto e favoriscono la reciprocita' tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria; h) coordinano programmi, attivita' e progetti dei vari soggetti che operano nell'ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati; i) adottano la carta dei servizi di cui all'Art. 24; j) garantiscono ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della qualita' dei servizi erogati.